Cassazione Penale, Ordinanza n. 23678/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., relativa a un patteggiamento per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il motivo dedotto era la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, contro una sentenza applicativa di pena su accordo, il ricorso è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e il vizio denunciato non rientra tra essi.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento, relativa al reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.
artt. 444 ss. c.p.p.
disciplinano la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso.
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa verifica di cause di proscioglimento; la Corte rileva che tale censura non è proponibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento, se non nei casi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
prevede che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sia proponibile soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L. n. 103/2017
richiamata come fonte modificativa dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che esulano da tali ipotesi.
- La doglianza relativa all'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro la sentenza applicativa di pena, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali previsti per il patteggiamento, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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