Sentenza n. 412/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 443/2023, pubblicata il 20/12/2023, RG n. 943/2022, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 443/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alla metà delle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata regolarmente notificata ed era passata in giudicato. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo né aveva corrisposto le somme dovute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Ufficio Scolastico Regionale si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'esigibilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione impeditiva. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione di obblighi pecuniari derivanti da pronunce giudiziarie nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale in base alla quale la sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico oggetto dell'ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui la disciplina della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria posta a carico di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza del creditore e attribuzione dei poteri necessari all'adozione degli atti contabili e organizzativi indispensabili per l'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni circa la spettanza e l'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza quando l'inadempimento risulti dagli atti.
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