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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento: -della Deliberazione n. 214 del 20.6.2025 (notificata con pec del 23.6.2025), con la quale l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. ha dichiarato la decadenza della Cooperativa Sociale Residenza San Francesco dal contributo, assentito con la precedente Deliberazione n. 155 del 22.3.2024, ed ha disposto lo svincolo della somma impegnata di € 50.970,37 e la cancellazione della predetta agevolazione dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; -degli artt. 12, 14, 15 e 17 dell’avviso pubblico, approvato con Del. G.R. n. 47 del 16.9.2022, se dovessero essere interpretati in senso ostativo all’accoglimento del ricorso;

Giustizia amministrativa202500309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione di decadenza dal contributo pubblico, con svincolo della somma impegnata e cancellazione dell’agevolazione dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui Sviluppo Basilicata S.p.A. ha dichiarato la decadenza dal contributo concesso per l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e pompa di calore. Il provvedimento si fondava su due autonomi presupposti: l’insufficiente durata del titolo di disponibilità dell’immobile rispetto agli obblighi dell’avviso e il divieto di cumulo del contributo con il superbonus fruito per il medesimo investimento. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 7 e/o dell’art. 10-bis l. 241/1990 per difformità tra la comunicazione di avvio e il provvedimento finale; erronea applicazione degli artt. 12, comma 2, e 15, comma 1, lett. d), dell’avviso; eccesso di potere per difetto di istruttoria sul contratto di comodato; erronea interpretazione dell’art. 14, comma 1, lett. k), dell’avviso, anche alla luce dell’allegato A; difetto di istruttoria e illogicità quanto al divieto di cumulo, sostenendo l’applicabilità anche al superbonus della deroga prevista per il credito d’imposta 4.0; violazione dei principi sull’autotutela, in ragione dell’adozione della decadenza dopo il completamento delle operazioni e oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, richiamando il principio secondo cui, nella fase successiva alla concessione di un contributo, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo rispetto alla mera erogazione o agli obblighi esecutivi, mentre è di interesse legittimo rispetto agli atti di autotutela con cui l’amministrazione annulla o revoca il beneficio. Poiché la decadenza contestata riguardava requisiti di ammissione al contributo, la deliberazione è stata qualificata come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 della precedente concessione. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo sul divieto di cumulo, rilevando che il provvedimento era plurimotivato e che ciascuna motivazione era autonomamente idonea a sorreggerlo. Il motivo è stato respinto: l’art. 119, comma 7, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, stabilisce un divieto generalizzato di cumulo del superbonus relativo a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con altri incentivi pubblici o agevolazioni di qualsiasi natura. La deroga prevista dalla deliberazione regionale del 2025 riguarda esclusivamente il credito d’imposta 4.0, per il quale una specifica disposizione prevede la cumulabilità entro i limiti degli aiuti consentiti, e non è estensibile al superbonus. Il divieto opera anche quando si invochi la detrazione soltanto sulle spese rimaste a carico del contribuente. Essendo sufficiente il motivo relativo al cumulo, il TAR non ha esaminato i primi quattro motivi concernenti la disponibilità dell’immobile. Ha esaminato anche il motivo sull’autotutela, respingendolo: per l’atto adottato il 20 giugno 2025 trovava applicazione il termine di dodici mesi allora previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990; la successiva riduzione a sei mesi, introdotta dall’art. 1 l. 182/2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, non era retroattiva. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    La tutela della posizione di interesse legittimo nella fase procedimentale antecedente alla concessione del contributo spetta alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La deliberazione di decadenza, fondata sull’assenza di requisiti di ammissione al contributo, è stata qualificata come annullamento d’ufficio della precedente concessione. Per il provvedimento adottato il 20 giugno 2025 era applicabile il termine di dodici mesi allora vigente.

  • art. 119, comma 7, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale

    Il divieto di cumulo relativo al superbonus per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo ha portata generalizzata e impedisce il cumulo con il contributo regionale anche per le spese rimaste a carico del contribuente.

  • artt. 119 e 121 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Sono le disposizioni richiamate per individuare l’agevolazione superbonus fruita dalla beneficiaria e la sua incompatibilità con altri incentivi pubblici.

  • art. 7-quater, comma 3, d.l. 243/2016, convertito dalla l. 18/2017

    cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano i medesimi costi ammessi a beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento

    La disposizione disciplina specificamente la cumulabilità del credito d’imposta 4.0 e giustifica la deroga regionale riferita a tale misura, senza estenderla al superbonus.

  • art. 1 l. 182/2025

    Ha ridotto da dodici a sei mesi il termine rilevante per l’annullamento d’ufficio, ma la modifica, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, non è stata applicata retroattivamente.

  • art. 17 dell’avviso pubblico approvato con Del. G.R. Basilicata n. 47/2022

    non potevano essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili

    Il divieto previsto dall’avviso impedisce il cumulo del contributo regionale con altre misure di sostegno riferite ai medesimi costi ammissibili, salvo le specifiche deroghe applicabili.

  • art. 14, comma 1, lett. k), dell’avviso pubblico approvato con Del. G.R. Basilicata n. 47/2022

    Prevede l’obbligo di non alienare i beni oggetto dell’agevolazione per il periodo minimo stabilito dall’avviso; il relativo profilo non è stato esaminato nel merito perché il motivo sul divieto di cumulo era autonomamente sufficiente.

Massime di principio

  • Nella fase successiva alla concessione di un contributo pubblico, la posizione del beneficiario è di interesse legittimo quando l’amministrazione esercita poteri di autotutela sulla concessione per mancanza dei requisiti o per altri vizi originari; è invece di diritto soggettivo rispetto alla mera erogazione materiale del contributo e agli obblighi esecutivi privi di discrezionalità amministrativa.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivi autonomi, ciascuno idoneo da solo a sorreggerne il dispositivo, è sufficiente accertare la legittimità di uno di essi per respingere l’impugnazione, senza esaminare le censure relative agli altri motivi.
  • Il divieto legislativo di cumulo previsto per il superbonus relativo a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con altri incentivi pubblici o agevolazioni di qualsiasi natura ha portata generalizzata e si applica anche quando il beneficiario intenda utilizzare la detrazione soltanto sulle spese rimaste a proprio carico.
  • Una deroga al divieto di cumulo prevista per una specifica misura agevolativa, come il credito d’imposta 4.0, non può essere estesa ad altra agevolazione, quale il superbonus, in assenza di una previsione normativa o regolamentare espressa.
  • La riduzione del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio non si applica retroattivamente ai provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione modificativa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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