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Sentenza

Sentenza n. 2149/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per un impianto agrivoltaico avanzato e nota interlocutoria dell’amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA presentata nell’aprile 2024 per un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 40,57 MW, nonché la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. La documentazione completa è stata pubblicata sul portale ministeriale il 5 giugno 2024, con conseguente decorrenza dei termini procedimentali. Dopo una diffida dell’11 novembre 2025, il Ministero ha comunicato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di voler procedere all’esito dell’istruttoria tecnica, senza adottare il provvedimento conclusivo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, sostenendo il superamento del termine massimo di conclusione della VIA. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della nota ministeriale, qualificata come atto soprassessorio. Il Ministero ha eccepito la tardività dell’azione avverso il silenzio, in relazione al termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio decorra nuovamente a seguito della riproposizione dell’istanza o di un atto equiparabile, quale la diffida a provvedere, quando permanga l’interesse legittimo pretensivo. La diffida dell’11 novembre 2025, non seguita da un provvedimento conclusivo ma soltanto da una nota interlocutoria, rendeva tempestivo il ricorso. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, per i progetti soggetti alla disciplina speciale dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, il procedimento di VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione tecnica e la predisposizione dello schema, cui si aggiungono 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale. Poiché la documentazione era stata pubblicata il 5 giugno 2024, il termine era scaduto il 13 novembre 2024. Il Ministero non poteva giustificare l’inerzia con il mancato completamento dell’istruttoria della Commissione tecnica o con l’omessa acquisizione del concerto dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e culturale: l’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non eludibile. Quanto alla specificità siciliana, le funzioni ministeriali in materia paesaggistica e il concerto previsto nell’ambito della VIA statale spettano all’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, ma l’eventuale inerzia di tale amministrazione non esonera il MASE dall’adottare una determinazione espressa, favorevole o negativa. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al MASE di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando per l’eventuale ulteriore inerzia il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega. È stata inoltre accolta la domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori, pari a 7.730,85 euro, e il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

    Il termine annuale per l’azione avverso il silenzio incide sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo; la persistente situazione soggettiva consente la riproposizione dell’istanza e dell’azione. La diffida a provvedere può equivalere a una nuova istanza ai fini della decorrenza del termine.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’amministrazione ha l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    La pubblicazione della documentazione completa sul sito istituzionale costituisce il presupposto dal quale decorrono i termini della procedura di VIA.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 152/2006

    dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA

    La pubblicazione dell’avviso al pubblico determina l’avvio del computo dei termini per la conclusione della VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    la Commissione ... si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione ... e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione ... Nei successivi trenta giorni ... adotta il provvedimento di VIA

    Per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, il procedimento deve concludersi entro complessivi 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l’istruttoria e lo schema e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Il mancato rispetto dei termini procedurali della VIA comporta il diritto del proponente al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    La disciplina speciale dei termini della VIA si applica ai progetti di competenza statale compresi nel PNRR, finanziati dal Fondo complementare o attuativi del PNIEC.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente la tutela giurisdizionale contro il silenzio-inadempimento e l’ordine all’amministrazione di provvedere.

  • art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana

    Attribuisce alla Regione siciliana competenze in materia di tutela del paesaggio.

  • art. 1 d.P.R. 637/1975

    Le competenze paesaggistiche in Sicilia sono esercitate dalla Regione tramite le proprie Soprintendenze e l’Assessorato competente.

Massime di principio

  • Il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. per l’azione avverso il silenzio non estingue l’interesse legittimo pretensivo del privato: finché perdura l’interesse alla conclusione del procedimento, l’istanza può essere riproposta e l’azione può essere nuovamente esercitata.
  • La diffida a provvedere, quando sollecita la definizione di un procedimento ancora pendente e l’amministrazione non abbia adottato un provvedimento conclusivo, può essere equiparata a una nuova istanza ai fini della tempestività dell’azione avverso il silenzio.
  • Per i procedimenti di VIA relativi ai progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, il termine complessivo di conclusione è di 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per l’istruttoria tecnica e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
  • L’obbligo del Ministero competente per la VIA di adottare una determinazione espressa permane anche quando la Commissione tecnica non abbia predisposto lo schema di provvedimento o l’amministrazione chiamata a esprimere il concerto non abbia provveduto; le inerzie endoprocedimentali non possono trasformarsi in un’esenzione dall’obbligo di decidere.
  • Nella VIA statale relativa a opere da realizzare in Sicilia, le funzioni paesaggistiche e quelle inerenti al concerto previsto dalla disciplina della VIA spettano all’amministrazione regionale competente, ma l’eventuale inerzia di quest’ultima non esonera il MASE dall’obbligo di concludere il procedimento.
  • In caso di mancato rispetto dei termini procedurali della VIA, il proponente ha diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, se ne dimostra l’ammontare.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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