Sentenza n. 678/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del C.N.A. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Prot. n. 968668ZD/4-1 PND del 19.04.2023 notificato il 04.05.2023 (in allegato n. 1) di rigetto dell’istanza dell’11.04.2023 del ricorrente (in allegato n. 2) per la corresponsione dei benefici economici previsti dall’art. 1911 del C.O.M. (D. Lgs n. 66/2010) e dall’articolo 6-bis del Decreto-Legge 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni in Legge 20 novembre 1987 n. 472 vale a dire dei sei scatti stipendiali nel T.F.S. – per l’annullamento del silenzio – rigetto dell’I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale dell’Aquila, formatosi sull’ istanza dell’11.04.2023 del ricorrente per il conseguimento del citato beneficio; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dell’istanza di corresponsione dei sei scatti stipendiali ai fini del TFS e silenzio-rigetto dell’INPS sulla richiesta di riliquidazione dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già brigadiere con qualifica speciale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto la rideterminazione del TFS mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, assumendo di essere cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di contribuzione utile. Ha impugnato il diniego del Comando Generale del 19 aprile 2023, notificato il 4 maggio 2023, e il silenzio-rigetto dell’INPS sull’istanza dell’11 aprile 2023, chiedendo l’accertamento del diritto, la riliquidazione e il pagamento delle somme dovute. L’INPS ha contestato l’applicabilità del beneficio al di fuori dei casi espressamente previsti e ha sostenuto che non ricorressero i presupposti per il computo dei sei scatti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ordinando all’INPS di rideterminare il TFS. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di contribuzione utile. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo abbia natura decadenziale: il suo superamento non comporta la perdita del beneficio. Sulle somme spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
La situazione in cui versa il ricorrente (collocamento in quiescenza a domanda, con 55 anni di anzianità e 35 di contributi utili) è dunque perfettamente collimante con la fattispecie prevista dal secondo comma dell’articolo 6-bis del d.l. n. 387/1987, sopra richiamato.
Il beneficio dei sei scatti ai fini dell’indennità di buonuscita spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, se in possesso dei requisiti di età e contribuzione previsti.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. N. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sugli arretrati spettano gli interessi legali, ma non è consentito il cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. N. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
La disposizione concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia a ordinamento militare ha diritto ai sei scatti stipendiali, da includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, anche quando cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e il suo superamento non determina la perdita del beneficio dei sei scatti.
- Dalla disciplina richiamata, come interpretata dal giudice, l’obbligo contributivo relativo ai sei scatti riguarda il trattamento pensionistico; l’indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale.
- Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →