Cassazione Civile, Ordinanza n. 28871/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società correntista, del socio e di un terzo garante, per i saldi debitori di più rapporti di conto corrente e di un finanziamento personale. Gli ingiunti proponevano opposizione contestando tassi passivi, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto; i fideiussori disconoscevano anche le sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni. Nel corso del giudizio veniva svolta una verificazione grafologica che accertava l’autenticità delle firme; successivamente il garante proponeva una seconda querela di falso deducendo abusivo riempimento dei contratti fideiussori e falsità delle firme, ma i giudici di merito la dichiaravano inammissibile. In appello il solo garante impugnava tale statuizione e chiedeva anche la nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust e la rideterminazione degli interessi ai sensi del T.U.B. Nel ricorso per cassazione articolava sei motivi: ultrapetizione sulla condanna a somme non richieste; errata declaratoria di inammissibilità della seconda querela di falso e omessa valutazione delle prove addotte; mancato rilievo della nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI; errata applicazione dell’art. 117 T.U.B. sul tasso sostitutivo e del tasso legale successivo alla chiusura dei rapporti.
La decisione
La Corte respinge integralmente il ricorso. Ritiene inammissibile l’eccezione sulla legittimazione sollevata in memoria perché nuova; reputa infondato il motivo di ultrapetizione; conferma l’inammissibilità della seconda querela di falso perché proposta per neutralizzare l’esito già coperto da giudicato interno del procedimento di verificazione sull’autenticità delle sottoscrizioni, osservando anche che l’allegato abusivo riempimento non era adeguatamente specificato; assorbe i motivi terzo e quarto; dichiara inammissibile il motivo sulla nullità antitrust perché non specifico e perché la nullità è rilevabile d’ufficio solo se i fatti e i documenti necessari risultano già acquisiti in atti, non potendo introdursi nuove prove in appello per superare le preclusioni; dichiara inammissibile anche il motivo sul tasso sostitutivo e sugli interessi post-chiusura, poiché non si confronta con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se la condanna conferma le domande già accolte in primo grado e la parte resistente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione; non può denunciarsi in cassazione una nuova questione introdotta solo con memoria.
art. 2702 c.c.
Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e contestazione della sottoscrizione.
artt. 214, 216 e 221 c.p.c.
Il disconoscimento seguito da verificazione e il giudicato sull’autenticità della sottoscrizione precludono la querela di falso quando questa sia proposta solo per neutralizzare quell’esito; la querela resta ammissibile se mira a contestare la verità del contenuto del documento e se non vi è giudicato sulla verità del documento.
art. 2697 c.c.
Il motivo che lo richiama per censurare la valutazione delle prove non è accolto; la questione della nullità va comunque supportata dagli elementi di fatto già acquisiti al processo.
artt. 132 e 112 c.p.c.
Le doglianze che lamentano omessa motivazione o omessa pronuncia devono essere specifiche e riferite alla ratio decidendi; altrimenti sono inammissibili.
art. 2 L. 287/1990
La nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI è invocabile solo se il fatto costitutivo dell’intesa anticoncorrenziale emerge dagli atti; non basta allegarla senza i necessari supporti documentali già acquisiti.
art. 1418 c.c.
La nullità del contratto per contrasto con norme imperative è rilevabile d’ufficio, ma solo se i fatti rilevanti risultano già provati o comunque emergono ex actis.
art. 1421 c.c.
Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità solo quando gli elementi fattuali necessari siano già presenti nel processo; non può supplire con nuove prove oltre le preclusioni.
art. 182 c.p.c.
La censura è dichiarata inammissibile perché non specificamente argomentata e non riferita alla decisione impugnata.
art. 345 c.p.c.
In appello sono ammesse nuove eccezioni rilevabili d’ufficio, ma non nuove prove o nuovi documenti per dimostrarle; il divieto istruttorio resta fermo.
art. 359 c.p.c.
Le regole sulle preclusioni probatorie in appello si applicano anche al rito di appello richiamato dalla norma.
art. 117, comma 7, T.U.B.
La censura è inammissibile perché la Corte d’appello ha applicato la versione della norma vigente al tempo di chiusura dei conti; il motivo non si confronta con tale ratio.
art. 1284 c.c.
Per gli interessi successivi alla chiusura del rapporto la Corte applica il tasso legale, richiamando un autonomo capo non impugnato.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno sull’autenticità della sottoscrizione preclude la querela di falso nel medesimo processo quando l’oggetto coincide.
art. 380 bis-1 c.p.c.
La memoria non può introdurre un nuovo motivo di ricorso o ampliare quelli già proposti.
art. 378 c.p.c.
La memoria serve solo a illustrare motivi già ritualmente proposti e non può integrarli.
art. 111 Cost.
Il processo deve svolgersi in modo ordinato nel rispetto delle preclusioni e del giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato per sottolineare l’esigenza di ordinato svolgimento del processo e di rispetto delle fasi precluse.
Massime di principio
- Nel medesimo processo, se una scrittura privata è stata prima disconosciuta e poi verificata con esito di autenticità passato in giudicato interno, la querela di falso è inammissibile quando sia proposta soltanto per vanificare quell’accertamento; è invece ammissibile solo se mira a contestare un oggetto diverso, come la verità del contenuto del documento, o se l’accertamento di verificazione non è ancora coperto da giudicato.
- Il giudicato formatosi sull’autenticità della sottoscrizione, anche nel procedimento di verificazione, preclude la riapertura della stessa questione tramite querela di falso nel medesimo processo, salvo che la querela investa profili ulteriori e diversi rispetto alla sola autografia.
- La nullità contrattuale, anche quando rilevabile d’ufficio, può essere posta a base della decisione solo se i fatti costitutivi e i documenti necessari risultano già acquisiti agli atti; il giudice non può fondarla su nuove prove o nuovi documenti introdotti oltre le preclusioni istruttorie del giudizio di appello.
- In appello le eccezioni rilevabili d’ufficio possono essere introdotte o rilevate anche tardivamente, ma ciò non consente di eludere il divieto di nuove prove e nuovi documenti: il potere di rilevazione del giudice presuppone comunque che i fatti siano già provati nel processo.
- Le censure di cassazione devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una doglianza non attacca una delle basi autonome della decisione, il motivo è inammissibile.
- La memoria ex artt. 378 e 380 bis-1 c.p.c. non può essere utilizzata per proporre nuovi motivi di ricorso o per colmare lacune dei motivi già enunciati nell’atto introduttivo.
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