Cassazione Penale, Sentenza n. 10314/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 29/11/2019 che, pur assolvendo il ricorrente da una specifica condotta (capo A, distrazione di euro 225.960,30) e dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capo B, confermava le restanti condanne per distrazioni e per bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena a 3 anni di reclusione e applicando le pene accessorie. Il ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso in Cassazione: 1) censura sulla mancata assoluzione rispetto al disavanzo contabile (oltre euro 2.500.000) sostenendo che non siano stati svolti accertamenti specifici sulle condotte distrattive; 2) censura sulla responsabilità per bancarotta documentale in concorso con Occhiena (contestando che le irregolarità fossero autonome e a insaputa del ricorrente); 3) vizio per l'applicazione della recidiva reiterata (art. 99/4 c.p.), sostenendo che precedenti non fossero tali da consentire la dichiarazione; 4) errore nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p. (nesso teleologico fra bancarotta e frode fiscale) e violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza; 5) contestazione dell'applicazione dell'art. 219 R.D. (danno patrimoniale di rilevante gravità) fondata unicamente sul disavanzo contabile; 6) rilievi sulla dosimetria della pena (equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti, con domanda di esclusione della recidiva reiterata); 7) censura sulla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del 19/05/2000 in relazione al decorso del termine quinquennale di cui all'art. 168 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte e infondato nel resto. In particolare: ha respinto il primo motivo (la Corte ha ritenuto che il disavanzo fosse una premessa alle specifiche condotte distrattive effettivamente descritte e che la prova della distrazione possa desumersi anche dalla mancata giustificazione della destinazione dei beni); ha rigettato il secondo motivo (la responsabilità dell'imprenditore per bancarotta documentale non è esclusa dal fatto di avere affidato la contabilità a terzi, essendo possibile presumere che la contabilità sia stata redatta secondo indicazioni dell'imprenditore o a sua conoscenza); ha accolto in parte il terzo motivo: la Corte ha ritenuto possibile che il giudice della cognizione accerti la recidiva reiterata anche se non precedentemente dichiarata, ma ha osservato che perché l'aggravante sia configurabile il nuovo reato deve essere commesso dopo l'irrevocabilità delle precedenti condanne; la sentenza impugnata non ha argomentato adeguatamente su tale punto (mancano indicazioni sulle date di irrevocabilità) ed è quindi annullata con rinvio per nuovo esame esclusivamente sul profilo della recidiva; ha inoltre accolto il quarto motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p., ritenendo che la Corte territoriale non abbia adeguatamente risposto alle doglianze difensive e abbia in concreto invertito i termini del nesso teleologico (attribuendo alla bancarotta un nesso con la frode fiscale in modo non coerente con le contestazioni), pertanto ha annullato la sentenza con rinvio anche su questo punto; ha respinto il quinto motivo (la circostanza del danno patrimoniale grave è stata motivata anche con riferimento a specifiche condotte distrattive, non solo dal disavanzo contabile); il sesto e il settimo motivo risultano assorbiti: la Corte li ha lasciati alla valutazione della Corte di appello in sede di nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Conclusione della Corte di Cassazione: annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (in particolare per le questioni relative alla recidiva reiterata e all'aggravante del nesso teleologico) e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame; rigetta il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i vizî di motivazione e violazione di legge dedotti ai sensi di tali lett. e ha valutato quali risultassero fondati o infondati.
R.D. 267/1942, art. 216
art. 216 comma 1 n. 1 e n. 2 R.D. 267/1942
Norma sul reato di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale). La Corte ha ritenuto che l'indicazione del disavanzo sia premessa alle specifiche condotte distrattive e che la prova di distrazione possa desumersi anche dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore.
art. 110 c.p.
Principio del concorso di persone nel reato; citato in relazione all'ipotesi di concorso nella bancarotta documentale con il coimputato Occhiena, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo che pretendeva l'esclusione di responsabilità per le modalità autonome del coimputato.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva; la Corte ha confermato che il giudice della cognizione può accertare la recidiva anche se non precedentemente dichiarata, ma ha richiamato il principio che la recidiva reiterata richiede che il nuovo reato sia commesso dopo l'irrevocabilità delle precedenti condanne: la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato su questo punto.
art. 61 c.p.
art. 61 comma 1 n. 2 c.p.
Aggravante che riguarda il nesso teleologico fra reati; la Corte ha ritenuto che la valutazione del nesso teleologico debba rispettare il principio di correlazione con l'imputazione e richiede motivazione adeguata, senza invertire i termini della contestazione.
R.D. 267/1942, art. 219
art. 219 comma 1 R.D. 267/1942
Circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto che la valutazione del danno grave possa fondarsi sia sull'entità del disavanzo sia sulle specifiche condotte distrattive che hanno causato il pregiudizio al ceto creditorio.
art. 62-bis c.p. e art. 69 c.p.
Riguardano l'equivalenza ed il trattamento delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti nella determinazione della pena; la Corte ha rimandato la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio al giudice di rinvio.
art. 168 c.p.
Disciplina della sospensione condizionale della pena e del termine quinquennale per la recidiva; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal nuovo esame del trattamento sanzionatorio, rilevando però l'importanza della decorrenza del termine quinquennale rispetto alle date di irrevocabilità.
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza; richiamato in relazione alla necessità che l'applicazione di un'aggravante sia coerente con quanto contestato nell'imputazione.
Massime di principio
- Il mero disavanzo contabile, se non collegato a specifiche condotte distrattive o a mancata giustificazione della destinazione dei beni, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità per bancarotta: è necessario che emergano comportamenti concreti o elementi che consentano di ricondurre il disavanzo a distrazioni o occultamenti.
- Nella bancarotta documentale, l'affidamento della contabilità a terzi (es. commercialista) non esclude automaticamente la responsabilità dell'imprenditore; il titolare può essere ritenuto responsabile se la contabilità risulta manipolata o se è ragionevole presumere che le scritture siano state redatte secondo sue indicazioni o a sua conoscenza.
- Il giudice della cognizione può accertare la recidiva reiterata anche se non era stata previamente dichiarata, ma l'applicazione dell'aggravante richiede che il reato nuovo sia stato commesso dopo l'irrevocabilità delle precedenti condanne: è fondamentale che la motivazione indichi le date di irrevocabilità dei precedenti.
- L'aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma 1, n. 2 c.p.) richiede un concreto e motivato collegamento tra le condotte contestate e lo scopo specifico (es. frode fiscale) come finalità della condotta aggravante; il giudice deve rispettare il principio di correlazione fra accusa e pronuncia e rispondere alle obiezioni difensive.
- La qualificazione del danno patrimoniale come di rilevante gravità può essere fondata sia sull'entità complessiva del disavanzo sia sulle singole condotte distrattive che hanno concretamente arrecato pregiudizio ai creditori; la motivazione deve collegare il danno alle condotte contestate.
- Errori o omissioni nella valutazione di recidiva o di aggravanti rilevanti possono influire sulla misura della pena: in caso di profili dubbi o non adeguatamente motivati, la via corretta è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame della sola fase di trattamento sanzionatorio.
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