Cassazione Penale, Sentenza n. 28460/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca ex tunc della confisca di prevenzione di un immobile sito a Siculiana, depositando una nuova consulenza tecnica contabile che, secondo loro, dimostrerebbe l'inesistenza di sproporzione tra i redditi leciti dei coniugi e l'investimento immobiliare. La perizia allegata riporta voci patrimoniali non considerate in precedenza: per la Spataro, redditi/indennità agricoli percepiti tra il 1974 e il 1983, la vendita di un immobile a prezzo superiore al dichiarato e liberalità ricevute dal fratello Alfonso; per Vento, redditi non dichiarati poi sanati con condono, prestiti e altri introiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi e li ha respinti. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di revoca perché gli elementi prodotti non costituiscono "prova nuova" ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 27/12/1956, n. 1423: si tratta di elementi deducibili nel procedimento originario o di una mera rivalutazione critica di dati già noti, non di fatti sopravvenuti né di dati preesistenti scoperti incolpevolmente per forza maggiore. Inoltre la consulenza contabile non ha introdotto metodi o acquisizioni tecniche nuove tali da modificare radicalmente la valutazione; e, comunque, la sproporzione rimarrebbe anche considerando le nuove allegazioni. È stato inoltre ribadito che i proventi derivanti da evasione fiscale non possono essere considerati redditi leciti ai fini della comparazione, neppure dopo adesione a forme di condono. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2
La revoca ex tunc della confisca di prevenzione può essere disposta solo sulla base di "prova nuova": cioè elementi sopravvenuti alla definizione del procedimento o preesistenti ma scoperti incolpevolmente dopo la definizione per causa di forza maggiore. Non costituiscono prova nuova elementi deducibili e non dedotti nel procedimento originario.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Rinvio alla regola di preclusione processuale: l'interpretazione applicata è restrittiva rispetto alla possibilità di dedurre in sede di revoca elementi che erano deducibili nel procedimento originario.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti formali dell'ordinanza e alla valutazione della motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata alla luce del diritto vivente.
d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, art. 28
Analogia con la disciplina della revocazione in materia di misure di prevenzione (art. 28 d.lgs. 159/2001): la "prova nuova" rilevante è quella sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta; non vale la prova deducibile ma non dedotta salvo forza maggiore.
Sezioni Unite - decisione camera di consiglio 10 luglio 2025 (informazione provvisoria ufficiale)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la revoca ex tunc ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956 non può fondarsi su elementi deducibili e non dedotti nel procedimento originario, salvo dimostrazione di forza maggiore che ne abbia impedito la tempestiva deduzione.
Giurisprudenza richiamata (es. Lo Duca n.43668/2022, Repaci n.33451/2014, ecc.)
Conferma orientamenti secondo cui la prova nuova è solo quella sopravvenuta o quella preesistente scoperta incolpevolmente; inoltre i proventi da evasione non possono essere computati come redditi leciti neppure se regolarizzati con condono.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca ex tunc della confisca di prevenzione l'interessato deve produrre elementi "nuovi": cioè fatti sopravvenuti alla definizione del procedimento o fatti preesistenti ma scoperti dopo per causa di forza maggiore.
- Rivalutazioni critiche o nuove perizie che si limitano a rianalizzare documenti già noti non costituiscono prova nuova rilevante.
- L'onere di dimostrare che un elemento preesistente non poteva essere dedotto prima (ad es. per forza maggiore) grava sul ricorrente.
- I proventi originariamente derivanti da evasione fiscale non possono essere considerati redditi leciti ai fini della verifica della sproporzione, nemmeno se sanati successivamente mediante condono.
- In Cassazione il sindacato è essenzialmente di diritto: le valutazioni di fatto e di merito svolte dal giudice di merito non sono rimesse in discussione salvo profili di illogicità o violazione di legge evidenti nella motivazione.
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