Sentenza del 02/12/2015 n. 5224 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Studi di settore - Onere della prova a carico dell'Ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento standardizzato con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi o compensi sulla base della semplice differenza tra il risultato numerico dello studio di settore e quanto dichiarato. La doglianza riguardava l'assenza di ulteriori elementi specifici, riferiti alla concreta situazione del contribuente, idonei a rendere plausibile l'evasione e a corroborare il mero calcolo matematico.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata ritenuta fondata. La mera difformità tra i dati dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore non è sufficiente, da sola, a legittimare l'accertamento. L'Ufficio deve provare inizialmente l'applicabilità concreta dei risultati dello studio e indicare gli ulteriori elementi presuntivi posti a sostegno della pretesa. Il contraddittorio con il contribuente non può sanare successivamente l'originaria carenza motivazionale e probatoria dell'accertamento. Solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto tale onere spetta al contribuente dimostrare, nel contraddittorio, l'infondatezza della pretesa.
Norme richiamate
Studi di settore e accertamento standardizzato
La semplice difformità tra il dato numerico risultante dallo studio di settore e l'importo dichiarato dal contribuente non legittima, da sola, la contestazione della differenza.
Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non consentono un accertamento automatico fondato esclusivamente sullo scostamento numerico. È necessario il riferimento a ulteriori indici specifici e alla concreta situazione del contribuente.
Principio dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria
Ab origine, spetta sempre all'amministrazione tributaria provare l'applicabilità dei risultati degli studi di settore al caso concreto.
L'Ufficio deve dimostrare preliminarmente perché lo studio di settore sia attendibile e applicabile al singolo contribuente. Soltanto dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria.
Contraddittorio endoprocedimentale
La mancata indicazione di elementi che supportino la contestazione basata sugli studi di settore non può essere compensata ex post dall'integrazione del contraddittorio obbligatorio.
Il contraddittorio serve a valorizzare le condizioni concrete del contribuente, ma non può correggere o completare una pretesa tributaria originariamente priva di adeguata motivazione e di specifici elementi probatori.
Cassazione, sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009
Conf. Cass. 26635, 26636, 26637 e 26638/2009
La giurisprudenza richiamata conferma che l'applicazione degli studi di settore richiede un'effettiva verifica individualizzata e un confronto con il contribuente, senza automatismi fondati sul solo scostamento.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non è automaticamente legittimo solo perché i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli stimati.
- L'Amministrazione deve indicare e provare elementi ulteriori, specifici e riferiti al caso concreto, che rendano plausibile l'evasione.
- Il contribuente deve poter conoscere con precisione le ragioni dell'accertamento e avere la possibilità di contestarle nel contraddittorio.
- Il contraddittorio non sana una carenza originaria dell'atto: se l'Ufficio non ha fornito inizialmente una motivazione concreta e adeguata, l'accertamento può essere annullato.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi concreti a sostegno dell'applicabilità dello studio, spetta al contribuente dimostrare circostanze specifiche idonee a spiegare lo scostamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 24490 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 24496 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 24502 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 454 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 663 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 666 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →