Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, 13 dicembre 2024, n. 1471.

Giustizia amministrativa202504968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sezione I, 13 dicembre 2024, n. 1471, che aveva respinto il ricorso per revocazione del decreto di improcedibilità del ricorso originario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di revocazione del decreto presidenziale n. 433 del 21 ottobre 2022, dichiarativo dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso R.G. n. 2108/2014 e dei motivi aggiunti. Nel giudizio originario la società aveva dichiarato di non avere più interesse a seguito della delibera consiliare n. 6/2022, che aveva ripristinato la previsione edificatoria relativa al comparto “Bibbiano 2”. In appello ha sostenuto che sussistevano i presupposti per la revocazione perché aveva appreso successivamente che, già quando dichiarò la sopravvenuta carenza di interesse, il Comune aveva avviato il procedimento di conformazione del piano operativo al PIT/PPR senza informarla; tale procedimento si era concluso con la delibera n. 51/2022, che aveva annullato in autotutela la delibera n. 6/2022 e riapprovato il piano operativo stralciando la previsione edificatoria. Dopo aver insistito per l’accoglimento dell’appello, la società ha depositato una dichiarazione di rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha eccepito l’irritualità della rinuncia e ha dedotto la temerarietà della lite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dalla dichiarazione di rinuncia depositata dall’appellante. Ha precisato che la rinuncia non era rituale ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., perché non previamente notificata alla controparte e non sottoscritta personalmente dall’appellante né da un difensore munito di mandato speciale: non è sufficiente un mandato conferito per proporre l’appello che attribuisca genericamente ampie facoltà, comprese quelle di rinuncia. L’irritualità, tuttavia, non impediva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha escluso la temerarietà della lite, in considerazione della particolarità della vicenda amministrativa e processuale, e ha compensato le spese del grado. Non ha esaminato nel merito i motivi d’appello relativi ai presupposti della revocazione.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    la rinuncia al ricorso non possa considerarsi ritualmente formulata, ai sensi dell’articolo 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., perché l’atto non risulta essere stato previamente notificato alla controparte, né sottoscritto dall’appellante personalmente o dall’avvocato munito di mandato speciale a rinunciare al ricorso

    La rinuncia è rituale soltanto se previamente notificata alla controparte e sottoscritta dalla parte personalmente o da un difensore munito di mandato speciale. Non basta il mandato per proporre l’appello, anche se attribuisce genericamente al difensore ampie facoltà e include la possibilità di formulare rinunce.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    la rinuncia irrituale consenta, tuttavia, al Collegio di desumere, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione

    Anche quando non produce gli effetti processuali di una rinuncia rituale, la dichiarazione di rinuncia può essere valutata dal giudice quale elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    da cui consegue l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità dell’appello.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso è rituale solo se previamente notificata alla controparte e sottoscritta dalla parte personalmente o da un difensore munito di mandato speciale; il mandato conferito per la proposizione dell’impugnazione, anche se corredato da generiche ampie facoltà e dalla facoltà di rinunciare, non equivale a mandato speciale.
  • La rinuncia irrituale non estingue il giudizio, ma può consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e di dichiarare conseguentemente improcedibile il ricorso o l’appello.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.