Sentenza n. 783/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; in ogni caso, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di opere abusive realizzate su terreno di proprietà del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli ingiungeva la demolizione di una strada connessa a lavori di sbancamento e scavo del pendio, realizzati da altro soggetto senza le necessarie autorizzazioni e studi tecnici. Ha dedotto: in primo luogo, la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, per l'impossibilità giuridica di eseguirla durante il sequestro penale delle aree; in secondo luogo, la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, il difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, l'irragionevolezza, la contraddittorietà e il travisamento, sostenendo di essere proprietario incolpevole e totalmente estraneo all'abuso, nonché di non dover essere destinatario dell'ordine demolitorio dopo avere adottato iniziative contro l'autore dell'illecito; in terzo luogo, la violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede, poiché il Comune aveva adottato ordinanze separate, benché identiche, per le diverse proprietà interessate da un'unica condotta abusiva, con conseguente frazionamento dei procedimenti e possibile duplicazione delle sanzioni. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'ordinanza e dal comportamento dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il sequestro penale determini la nullità o l'illegittimità dell'ordine di demolizione: esso impedisce soltanto temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può comportare il differimento del termine per adempiere, decorrente dal dissequestro, senza esonerare automaticamente dall'obbligo demolitorio. L'interessato deve chiedere all'autorità penale il dissequestro o l'autorizzazione a eseguire i lavori; solo il rigetto di tale istanza può integrare un impedimento rilevante ai fini dell'esecuzione e dell'eventuale acquisizione. Ha poi affermato che l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione. L'obbligo del proprietario è reale e prescinde dalla sua colpevolezza, dalla buona fede e dalla partecipazione alla realizzazione dell'opera; la posizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare, invece, in relazione alla successiva acquisizione dell'area al patrimonio comunale. In ogni caso, il ricorrente non aveva dimostrato di avere adottato tutte le iniziative richieste dalla giurisprudenza anche secondo l'impostazione da lui invocata. Ha infine ritenuto legittima l'adozione di ordinanze distinte per ciascuna area e posizione proprietaria, non essendovi una disposizione che imponga un unico provvedimento per un illecito edilizio materialmente unitario; il frazionamento consente anzi di considerare le peculiarità delle singole posizioni. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza dell'impugnazione. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Il sequestro penale dell'area non comporta la nullità dell'ordinanza di demolizione per mancanza di un elemento essenziale; l'eventuale temporanea ineseguibilità materiale non incide sulla validità dell'atto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
I commi 2 e 3 individuano congiuntamente proprietario e responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione. Il comma 4 rileva per l'esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante il sequestro penale.
art. 1 l. 241/1990
I principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede non impediscono all'amministrazione di adottare distinti provvedimenti repressivi riferiti a singole proprietà coinvolte nella medesima vicenda abusiva.
art. 85 disp. att. c.p.p.
Il proprietario o obbligato deve utilizzare la procedura prevista per chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro o l'autorizzazione a eseguire la demolizione e il ripristino.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un immobile o di un'area abusiva non determina l'illegittimità né la nullità dell'ordinanza di demolizione, ma può soltanto differirne temporaneamente l'esecuzione; il termine per il ripristino decorre dal dissequestro o dall'autorizzazione dell'autorità penale, e l'interessato ha l'onere di attivarsi per ottenerli.
- Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, proprietario e responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione. L'obbligo del proprietario ha natura reale e sussiste anche quando egli non abbia partecipato alla realizzazione dell'abuso e versi in buona fede.
- La condizione di proprietario incolpevole non esclude, di per sé, la legittimità dell'ordine di demolizione; può assumere rilievo soprattutto rispetto alla successiva acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e, secondo l'orientamento richiamato, richiede comunque la prova di iniziative idonee a rendere effettiva la rimozione dell'abuso da parte del responsabile.
- L'amministrazione può adottare ordinanze di demolizione separate per le singole proprietà interessate da un'unica condotta edilizia abusiva, purché ciascun provvedimento riguardi la specifica posizione giuridica incisa; l'unitarietà materiale dell'illecito non impone necessariamente l'adozione di un unico atto.
- La domanda risarcitoria proposta insieme all'impugnazione non può essere accolta quando l'atto amministrativo risulti legittimo, poiché viene meno il requisito dell'ingiustizia del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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