Sentenza n. 3308/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'ottemperanza ovvero per l'esatta e integrale ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, emessa da codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio, Sez. I-bis, nell'ambito del ricorso n. -OMISSIS- Reg. Ric., pubblicata il 18/02/2025 e notificata in forma esecutiva in data 25/02/2025 a mezzo pec e passata in giudicato il 25.04.2025, come da certificato rilasciato il 23.05.2025. Nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme ulteriormente dovute a titolo di sorte capitale, accessori e spese di lite, e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale pagamento degli interessi maturati sulla somma risarcitoria riconosciuta da una precedente sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a. sostenendo che il Ministero della Difesa avesse eseguito solo parzialmente la precedente sentenza, che aveva liquidato in suo favore euro 175.449,00 a titolo di danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento dell'obbligo datoriale di tutela della salute ex art. 2087 c.c. Il Ministero aveva corrisposto euro 158.448,00 per sorte capitale, detraendo euro 17.000,00 di benefici previdenziali, e aveva versato euro 1.406,50 per interessi, calcolati al tasso legale semplice. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, la corresponsione degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., mediante il rinvio al d.lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, quantificandoli in euro 8.107,59 e chiedendo il pagamento della differenza di euro 6.701,09. In via subordinata, ha invocato gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 per il periodo successivo alla scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito in resistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che l'obbligazione risarcitoria posta a carico dell'Amministrazione derivasse dall'inadempimento di un'obbligazione datoriale ex art. 2087 c.c. avente originariamente natura non pecuniaria. Il relativo risarcimento costituisce quindi un debito di valore, non un debito di valuta ab origine. Per tale ragione non trova applicazione automatica l'art. 1284, comma 4, c.c., che richiama il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 per i ritardi nelle transazioni commerciali. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. presuppone una specifica verifica giudiziale dei suoi presupposti, tra cui la natura dell'obbligazione e il carattere liquido o agevolmente liquidabile della stessa; tale verifica deve essere compiuta nel giudizio di cognizione e non può essere introdotta per la prima volta nella fase di ottemperanza, ove il titolo si limiti a riconoscere genericamente gli interessi legali. La sentenza posta in esecuzione aveva liquidato il danno sulla base delle tabelle aggiornate al 2024, escludendo la rivalutazione e riconoscendo soltanto gli interessi legali dalla pubblicazione della pronuncia fino al soddisfo, senza specificare l'applicazione dei cosiddetti super-interessi né risultando una domanda su tale punto nel giudizio di cognizione. È stata respinta anche la domanda subordinata: il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo non muta la natura dell'obbligazione né comporta automaticamente l'applicazione degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1284, comma 4, c.c.
se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
La disposizione non opera automaticamente per ogni obbligazione collegata a una controversia giudiziale; richiede l'accertamento dei relativi presupposti, non ricorrenti per l'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di un'obbligazione originariamente non pecuniaria.
d.lgs. 231/2002
La disciplina degli interessi moratori per i ritardi nelle transazioni commerciali non è applicabile, nel caso deciso, all'obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore, né il mero superamento del termine di 120 giorni determina tale applicazione.
art. 2 d.lgs. 231/2002
"interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali
Definisce il tasso degli interessi legali di mora richiamati dal ricorrente, ma non ne fonda l'applicazione alla fattispecie.
art. 3 d.lgs. 231/2002
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Prevede il diritto agli interessi moratori nelle transazioni commerciali, disciplina ritenuta non applicabile alla specifica obbligazione risarcitoria.
art. 2087 c.c.
Individua l'obbligazione datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; l'inadempimento di tale obbligazione, non originariamente pecuniaria, genera un'obbligazione risarcitoria qualificabile come debito di valore.
art. 14 d.l. 669/1996
Il superamento del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo non modifica la natura dell'obbligazione e non determina, di per sé, l'applicazione degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale o datoriale originariamente non pecuniaria costituisce un debito di valore e non un debito di valuta ab origine; pertanto, la sua disciplina degli interessi non coincide automaticamente con quella prevista per le obbligazioni pecuniarie.
- L'applicazione del tasso maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., mediante rinvio al d.lgs. 231/2002, non costituisce un effetto automatico della proposizione della domanda giudiziale, ma richiede l'accertamento dei presupposti normativi, inclusa la natura dell'obbligazione e la sua liquidità o agevole liquidabilità.
- L'accertamento sull'applicabilità degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. deve essere compiuto nel giudizio di cognizione; se il titolo esecutivo riconosce soltanto genericamente gli interessi legali senza specificare il tasso maggiorato, tale questione non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di ottemperanza.
- Il mero decorso del termine di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche non modifica la natura dell'obbligazione risarcitoria e non comporta automaticamente l'applicazione degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002.
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