Sentenza n. 4351/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della determinazione del dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia di Trento n. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell''incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l''acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono indicati nell''Allegato A riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle deliberazioni delle AASSLL ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6/7/22 pubblicato in G.U. il 15/9/22 recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15/6/2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell''aziende del servizio sanitario nazionale; - la circolare del Ministero della Salute del 29/7/2019 n.22413 che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - l''Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l''acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6/10/22 pubblicato in G.U. il 26/10/22 recante l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19/2/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici ecc., ecc; - la circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21/4/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici ecc., ecc; - l''intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14/9/2022; - l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/9/22, nonché ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Provincia autonoma di Trento che ha individuato e quantificato, per gli anni 2015-2018, la quota di payback dovuta dall'impresa fornitrice di dispositivi medici, nonché gli atti ministeriali e concertativi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale di riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e concertativi presupposti. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione; violazione dei principi di trasparenza e conoscibilità dei dati, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e degli atti attuativi, travisamento dei fatti, inesatto accertamento dei presupposti e irragionevolezza; illegittimità costituzionale della disciplina del payback per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., dei principi di capacità contributiva, uguaglianza, legalità, riserva di legge, ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e certezza del diritto; incompatibilità del payback calcolato al lordo dell'IVA con il principio di neutralità dell'IVA e con la direttiva 2006/112/CE; illegittimità dell'accordo del 7 novembre 2019 per fissazione retroattiva dei tetti di spesa regionali, violazione della buona fede, difetto dei presupposti e consumazione del potere.
La decisione
Il ricorso è stato definito in parte con rigetto e in parte con declaratoria di difetto di giurisdizione. Il TAR ha ritenuto infondate le censure rivolte agli atti statali e agli atti generali presupposti, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Secondo il TAR, l'obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015, prima delle gare e della stipulazione dei contratti, mentre gli interventi normativi del 2022 hanno reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligo. Il payback opera inoltre sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica retroattivamente le gare o i prezzi contrattuali. È rimasta indimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. Quanto alla determinazione provinciale recante l'elenco delle imprese e la quantificazione delle somme dovute, il TAR ha dichiarato l'azione inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa. Le attività regionali e provinciali sono infatti meramente tecniche, contabili, ricognitive e vincolate: non determinano il tetto di spesa, non ne certificano il superamento e non esercitano discrezionalità, ma applicano dati e percentuali già fissati dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio paritario e il diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur, devoluto al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella disciplina originaria, poneva il superamento del tetto a carico della regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa regionale, il calcolo al lordo dell'IVA, le percentuali di ripiano a carico delle imprese e la procedura per l'individuazione delle aziende soggette al payback per gli anni 2015-2018.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.
art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, attribuendo a regioni e province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano sulla base della verifica della documentazione contabile.
art. 8, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha istituito un fondo statale e previsto una riduzione della quota di payback; la disciplina è stata successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Prevede una definizione mediante pagamento ridotto e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali, secondo le condizioni stabilite dalla norma.
art. 7, l. n. 241/1990
È stato invocato per contestare l'omessa partecipazione procedimentale, ma la censura è stata ritenuta infondata nel quadro complessivo della decisione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata appartenente alla sua giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 74 c.p.a.
È stato utilizzato per il rinvio alle considerazioni già svolte in precedenti sentenze del TAR su controversie analoghe.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge perché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri procedurali essenziali.
art. 3 Cost.
Le censure fondate su uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sono state ritenute superate dalle statuizioni della Corte costituzionale sulla legittimità del payback.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha qualificato il payback come misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, sicché il riparto va determinato secondo la natura della situazione giuridica sostanziale.
Massime di principio
- La disciplina del payback per i dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 richiamata dal TAR, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività, legittimo affidamento e riserva di legge, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile nei suoi tratti essenziali già dal 2015 e gli interventi successivi ne hanno reso operativa l'applicazione.
- Il provvedimento regionale o provinciale adottato ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando si limita a individuare le imprese, applicare le percentuali e quantificare il ripiano sulla base di dati contabili e criteri già predeterminati, costituisce attività vincolata e meramente tecnico-contabile, priva di esercizio di potere autoritativo.
- La controversia relativa al corretto calcolo della quota di payback dovuta da un'impresa fornitrice, quando il quantum deriva dall'applicazione matematica di percentuali legali al fatturato accertato, riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel sistema del payback, le regioni e le province autonome non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificarne l'ammontare: tali competenze appartengono agli organi statali; esse devono limitarsi agli adempimenti esecutivi, alla verifica dei dati contabili, alla formazione dell'elenco delle imprese e alla richiesta di pagamento.
- Il payback incide ex post sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica l'esito delle gare, il prezzo contrattuale o l'entità delle forniture; pertanto, la sua applicazione non costituisce di per sé una rimodulazione retroattiva dei contratti pubblici.
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