Cassazione Penale, Sentenza n. 39703/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 22/01/2024 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'ha condannata per lesioni personali nei confronti della Sig.ra Nasr rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione (sospesa) ed ordinando la rifusione delle spese civili. Con sette motivi la Ferrero deduce vizi di motivazione e violazioni di legge: in particolare censura la valutazione dell'attendibilità della persona offesa (contraddizioni nelle dichiarazioni e riscontri esterni discutibili), la mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova richiesti, la qualificazione dell'elemento soggettivo (contestando che si sia configurato il dolo eventuale piuttosto che la colpa cosciente) e la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla liquidazione del risarcimento alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi della ricorrente, ritenendo che il giudice del rinvio (la Corte d'Appello nella nuova composizione) abbia correttamente e autonomamente valutato l'attendibilità della persona offesa e l'elemento soggettivo, evitando vizi di contraddittorietà o illogicità. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla reformatio in peius: la Corte d'Appello, in sede di rinvio, non avrebbe potuto aggravare la posizione della parte civile rispetto a quanto già deciso in modo irrevocabile dal precedente giudice di appello (quantificato in complessivi 1.000 euro). Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al punto relativo al risarcimento, sostituendosi in questa sede con la statuizione coperta dal giudicato interno (1.000 euro). Il resto della condanna e delle statuizioni civili è stato confermato.
Norme richiamate
art. 604-ter cod. pen.
La circostanza aggravante per finalità di odio etnico/razziale è stata esclusa dalla Corte d'appello a motivo dell'ambiguità e non univocità delle espressioni pronunciate dall'imputata; la Cassazione ha condiviso la esclusione operata dal giudice del rinvio.
art. 582 cod. pen.
Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto che la contusione tibiotarsica documentata e il rigonfiamento riferito immediatamente dagli intervenuti integrino la lesione personale ai sensi dell'art. 582, valutazione confermata dalla Cassazione.
art. 62-bis cod. pen.
L'attenuante generale era stata già applicata nella precedente decisione di appello; il giudice del rinvio, pur esprimendo dissenso sul piano motivazionale, si è conformato al giudicato già formato nella determinazione della pena.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'enunciazione dei motivi di ricorso di cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att.
Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
La Corte ha applicato il principio secondo cui, a seguito di annullamento su ricorso proposto dal solo imputato, il giudice del rinvio non può aggravare aspetti della decisione già coperti da giudicato formatosi a favore della parte civile; perciò è stata annullata senza rinvio la parte della sentenza che aveva aumentato il risarcimento rispetto al precedente giudicato.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa può essere frazionata: l'inattendibilità parziale su alcuni profili non invalida automaticamente l'intero racconto se le parti ritenute credibili hanno riscontri sufficenti e non sussiste un contrasto macroscopico con altre evidenze.
- Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, ha piena autonomia di riesame delle prove e può adottare un percorso argomentativo diverso, purché coerente e adeguatamente motivato; non è vincolato dalle valutazioni del giudice annullato salvo i limiti di legge e di giudicato.
- Per distinguere dolo eventuale da colpa cosciente è necessaria una motivazione analitica: il giudice deve verificare se l'agente ha realmente accettato il rischio dell'evento (adesione volitiva) o se abbia invece semplicemente previsto e ritenuto di poterlo evitare (colpa cosciente), valutando indicatori come finalità della condotta, ripetizione, durata, personalità dell'agente e comportamento successivo.
- Il certificato medico e i riscontri immediati (es. dolore lamentato in presenza di testimoni, rigonfiamento osservato) possono concretamente suffragare la qualificazione di lesione personale anche in assenza di segni esterni particolarmente evidenti, se coerenti con la dinamica ricostruita.
- Il giudice non può aggravare la posizione di una parte coperta da un giudicato interno: se una statuizione di danno civile è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, il giudice del rinvio non può incrementare tale misura (divieto di reformatio in peius).
- Se si ritiene che la valutazione della natura e dell'entità delle lesioni si regga su elementi contraddittori o insufficienti, conviene sollecitare il rinnovamento dell'istruttoria (CTP, esami, consulenze) per ottenere riscontri oggettivi in sede di merito.
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