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Ordinanza

Ordinanza n. 3159/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00220/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202606045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata che aveva accolto i ricorsi contro il provvedimento ministeriale di scioglimento della cooperativa e contro il conseguente provvedimento della Provincia di Matera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Basilicata n. 220/2026, chiedendone cautelarmente la sospensione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il primo capo della sentenza riguardava il provvedimento ministeriale di scioglimento della cooperativa, ritenuto dal TAR illegittimo. Il Ministero ha sostenuto che gli accertamenti compiuti dimostrassero il venir meno dello scopo mutualistico e fossero quindi idonei a sorreggere lo scioglimento. Il TAR aveva inoltre annullato il provvedimento della Provincia di Matera, ritenendolo necessariamente presupposto dal provvedimento ministeriale. La cooperativa ha resistito all’appello e ha proposto appello incidentale, la cui domanda cautelare non è stata esaminata in questa camera di consiglio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare delle amministrazioni appellanti e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Quanto al primo capo, ha ritenuto prima facie fondati i rilievi ministeriali: gli accertamenti disponibili sembrano dimostrare il venir meno dello scopo mutualistico e sorreggere il provvedimento di scioglimento, ritenuto conforme ai principi applicabili. La Corte costituzionale, sentenza n. 116/2025, pur riguardando una diversa fattispecie relativa a una condotta ostativa alla vigilanza, non è stata ritenuta preclusiva dell’esercizio del potere di scioglimento. La possibile fondatezza dell’appello sul primo capo incide anche sul provvedimento provinciale, annullato dal TAR in ragione del rapporto di presupposizione necessaria. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l’esecuzione della sentenza avrebbe posto problemi rispetto agli accordi-quadro e alle convenzioni attuative medio tempore stipulati, coinvolgendo posizioni di soggetti non evocati in giudizio, e avrebbe potuto comportare il ritrasferimento dei migranti, con possibili riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica. La domanda cautelare dell’appello incidentale è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 agosto 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l'art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 116/2025

    ivi compresi quelli affermati – in termini generali - dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 116/2025

    La pronuncia è richiamata come parametro generale, ma la sua fattispecie, relativa a una condotta ostativa della vigilanza, è ritenuta diversa e non preclusiva del potere di scioglimento esercitato nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado quando i motivi d’appello appaiano prima facie fondati e l’esecuzione della pronuncia possa produrre conseguenze difficilmente reversibili su rapporti negoziali o su soggetti estranei al giudizio.
  • Il venir meno dello scopo mutualistico, ove risultante dagli accertamenti compiuti dall’amministrazione, può costituire presupposto idoneo a sorreggere un provvedimento di scioglimento della cooperativa.
  • Una pronuncia della Corte costituzionale relativa a una diversa fattispecie non preclude automaticamente l’esercizio del potere amministrativo di scioglimento, quando la disciplina e i presupposti concreti del provvedimento siano differenti.
  • Quando un provvedimento amministrativo è stato annullato in primo grado perché ritenuto necessariamente presupposto da altro atto, la possibile riforma della sentenza quanto all’atto presupposto può incidere cautelarmente anche sull’annullamento dell’atto conseguente.
  • Nel bilanciamento cautelare rilevano anche gli effetti dell’esecuzione della sentenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, inclusi i rischi connessi al ritrasferimento di persone migranti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelareRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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