Cassazione Civile, Ordinanza n. 05434/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti di una società correntista e di più fideiussori. Uno dei garanti ha proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. La corte territoriale ha ritenuto che, nei vari atti difensivi, la parte opponente non avesse mai contestato in modo specifico l’esistenza e l’entità del debito, limitandosi a contestazioni generiche sui documenti prodotti e a richiamare le difese della società debitrice, peraltro non più ritualmente introdotte dopo la separazione dei giudizi. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente considerato generiche le contestazioni e provato documentalmente il credito pur in assenza dei documenti richiamati; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per asserita assenza di motivazione; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; 5) violazione dell’art. 345 c.p.c. perché il credito non sarebbe stato provato e le contestazioni in appello sarebbero state ammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare un nuovo esame del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità; inammissibile il secondo per la regola della c.d. doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato e confrontato le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; infondato il terzo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione superiore al minimo costituzionale; infondato il quarto, poiché la corte d’appello si era pronunciata su tutti i motivi, qualificandoli come infondati o inammissibili; inammissibile il quinto, perché non superava la ratio decisiva della sentenza d’appello, fondata sulla genericità delle difese in primo grado e sulla conseguente inammissibilità dei novum in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio in cassazione; il sindacato di legittimità non consente il riesame degli atti di causa.
art. 116 c.p.c.
L’errore denunciabile in cassazione sulla valutazione delle prove deve emergere dalla sentenza e non dal riesame del merito; non è consentita una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nella c.d. doppia conforme il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se non viene indicato che le decisioni di merito si basano su ragioni di fatto diverse.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale; non è richiesta una motivazione ampia o analitica oltre tale soglia.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione sia sotto il minimo costituzionale; nel caso esaminato tale soglia non era superata in difetto.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice si pronunci sui motivi ritenendoli infondati o inammissibili, avendo così deciso su tutto l’oggetto del giudizio.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotti nuovi fatti o nuove contestazioni se già precluse per genericità delle allegazioni nel primo grado; i novum sono inammissibili.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di riesame del merito: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti del vizio motivazionale e sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata.
- Nel regime della doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando manchi al di sotto del minimo costituzionale; non è sufficiente contestarne la sinteticità o la non condivisibilità.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello esamini i motivi e li dichiari infondati o inammissibili, perché in tal caso ha comunque deciso sull’intero oggetto del giudizio.
- Le contestazioni generiche e non specifiche nel primo grado possono precludere l’introduzione di nuove deduzioni o contestazioni in appello, con conseguente inammissibilità dei novum.
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