Sentenza n. 2743/2026 - Napoli, Sezione 6
Per l’ottemperanza della sentenza n. 1504/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 23428/2024, pubblicata in data 26/02/2025 e notificata il 19/04/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare 1.000 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1504/2025 del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 febbraio 2025, notificata in forma esecutiva il 19 giugno 2025 e passata in giudicato. La pronuncia imponeva al Ministero dell'Istruzione e del Merito di mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l'importo complessivo di 1.000 euro, riferito agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva e non era stata eseguita dal Ministero. Ha inoltre constatato il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del titolo, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza fino all'integrale soddisfazione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, incaricato di insediarsi su istanza della ricorrente e assicurare l'esecuzione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, unitamente alla definitività e notificazione del titolo, di procedere in sede di ottemperanza contro l'inerzia dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario impone a una pubblica amministrazione un'attività esecutiva e l'amministrazione rimane inerte dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza, l'eventuale persistente inerzia dell'amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, anche contestualmente all'ordine di esecuzione, individuando l'organo incaricato e consentendogli di delegare l'attività a un dirigente dell'ufficio.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può comprendere, per le somme dovute, il pagamento degli interessi legali decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'integrale soddisfazione.
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