Ordinanza n. 2879/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della Commissione d’esame e della Direzione Regionale che hanno escluso la candidata dalla riserva prevista per i volontari del servizio civile e dalla graduatoria dei vincitori per la Sicilia, compresi gli atti di rettifica e di nuova applicazione delle riserve sui posti aggiunti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui, nella graduatoria del concorso per la Regione Sicilia, non le è stata riconosciuta la riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017: la Commissione ha motivato l’esclusione con il limite della metà dei posti previsto dall’art. 5 del d.P.R. 487/1994. Ha contestato anche la rettifica dell’elenco dei vincitori e la successiva applicazione ex novo delle riserve ai posti autorizzati per l’ampliamento, che non le ha riconosciuto la riserva né ricollocata tra i vincitori. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riserva e alla collocazione al nono posto tra i vincitori, con tutela del rapporto di lavoro costituito mediante contratto del 18 dicembre 2025; in subordine, ha domandato il risarcimento del danno. Il provvedimento non espone nel merito i singoli vizi dedotti, rinviando la trattazione cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha preso atto della rinnovazione spontanea della notificazione del 10 ottobre 2026, ritenuta idonea a sanare ex tunc la nullità segnalata con decreto presidenziale n. 647 del 10 ottobre 2026. Per consentire il rispetto dei termini a difesa, ha rinviato la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 3 dicembre 2026. Ha reiterato l’ordine istruttorio all’Agenzia delle Entrate: il Presidente della Commissione dovrà depositare entro dieci giorni una relazione sui fatti, eventuali controdeduzioni e chiarimenti documentati sulla dichiarazione resa nel giudizio r.g. 198/2026 secondo cui nell’elenco dei vincitori vi era un solo titolare della riserva ex art. 7, comma 2, l. 68/1999, collocato al dodicesimo posto. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della candidata collocata al dodicesimo posto: l’Agenzia dovrà comunicarne i dati entro cinque giorni; la ricorrente dovrà notificare ricorso e ordinanza entro i successivi dieci giorni e depositare la prova della notifica nei cinque giorni seguenti.
Norme richiamate
art. 55, comma 5, c.p.a.
Ritenuto, per l’effetto, che la trattazione della domanda cautelare debba essere rinviata, per il rispetto dei termini a difesa di cui all’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo alla camera di consiglio indicata in dispositivo;
Il rinvio della trattazione cautelare è disposto per assicurare il rispetto dei termini a difesa previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando la rinnovazione della notificazione del ricorso sana ex tunc una nullità precedentemente rilevata, la trattazione cautelare può essere rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa.
- Se la decisione sulla domanda cautelare richiede chiarimenti documentati sui fatti e sulle ragioni dell’azione amministrativa, il giudice può reiterare un ordine istruttorio rivolto all’amministrazione e fissare termini per la relazione.
- Quando la decisione può incidere sulla posizione di un altro candidato individuabile come controinteressato, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio e disporre che l’amministrazione fornisca i dati necessari alla notificazione.
Come è indicizzato
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