Cassazione Penale, Sentenza n. 16937/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente per furti e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento (fatti del 2017) e aveva escluso l'aggravante della minorata difesa della vittima. Il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante le precarie condizioni di salute del ricorrente e la terapia con psicofarmaci; con motivo aggiunto (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) si lamenta inoltre l'estinzione dei reati per difetto di querela a seguito della modifica normativa (D. Igs n. 150 del 10 ottobre 2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla concessione/negazione delle circostanze attenuanti generiche e all'impostazione del trattamento sanzionatorio. Per questa ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello indicata nella sentenza. La statuizione di annullamento sul trattamento sanzionatorio ha assorbito il motivo aggiunto relativo alla estinzione/decadenza per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata come base per il ricorso per cassazione per violazione di legge; utilizzata per censurare omissioni di motivazione della Corte territoriale
art. 62-bis c.p.
Richiamato nel rapporto con la richiesta di considerare le condizioni personali del ricorrente (circostanze attenuanti generiche e situazioni personali rilevanti per il trattamento sanzionatorio)
art. 529 c.p.p.
Norma processuale richiamata nel motivo aggiunto relativo alla esistenza di cause di estinzione della punibilità (inquadramento procedurale della questione di perseguibilità per difetto di querela)
art. 133 c.p.
Richiama i criteri di determinazione della pena; la giurisprudenza citata afferma che il giudice d'appello può trascurare deduzioni sulle attenuanti generiche solo se motivate con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, cosa che nel caso di specie non è stata fatta
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009 (Abruzzese)
Principio secondo cui il giudice d'appello può omettere di esaminare specifiche deduzioni sulla determinazione della pena solo se abbia individuato fra i criteri di cui all'art. 133 c.p. quelli decisivi per connotare negativamente la personalità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tale principio non possa essere applicato senza una adeguata motivazione
D. Igs n. 150 del 10 ottobre 2022
Riferimento normativo alla modifica che, secondo la difesa, avrebbe inciso sulla perseguibilità dei reati per difetto di querela; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale questione assorbita dall'annullamento del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente anche sulle deduzioni difensive relative alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche; l'omessa motivazione può comportare annullamento e rinvio
- L'applicazione del principio secondo cui il giudice d'appello può trascurare le deduzioni sulla pena richiede che siano indicati e motivati i criteri di cui all'art. 133 c.p. utilizzati per connotare negativamente la personalità dell'imputato
- Se la Corte di Cassazione annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, questioni aggiuntive connesse (es. effetti di modifiche legislative sulla perseguibilità) possono essere assorbite e non esaminate
- Le condizioni personali dell'imputato (quali precarie condizioni di salute e terapie farmacologiche) costituiscono elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche e devono essere valutati e motivati dal giudice
- In sede di impugnazione è opportuno formulare in modo chiaro e specifico le critiche sulla determinazione della pena e sulle attenuanti, perché l'omissione di una motivazione specifica espone a successo del ricorso per cassazione
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