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Sentenza

Sentenza n. 726/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.29759 Comunicazione: CP700-4485249-P notificata all'azienda agricola in data 28 settembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2004/2005; - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35728 Comunicazione: CP700-4485492-P notificata all'azienda agricola in data 11 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le annate 2004/2005 e 2001/2002

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato le comunicazioni con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare sul latte dovuto per le annate 2004/2005 e 2001/2002, adottate in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato le imputazioni originarie per contrasto della normativa nazionale applicata con il diritto dell’Unione europea. La ricorrente ha contestato, da un lato, il potere di AGEA di procedere al ricalcolo e, dall’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le comunicazioni non consentissero di ricostruire il procedimento seguito e i criteri applicati. È stata inoltre eccepita la prescrizione del credito azionato da AGEA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio AGEA, con provvedimento generale del 25 novembre 2023, ha annullato tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, comprese quelle impugnate, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, secondo cui le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione erano prive di effetto e dovevano essere sostituite da nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta. Poiché gli atti impugnati erano stati annullati in corso di causa, è venuto meno l’oggetto della controversia. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni relative al regime delle quote latte e al contrasto tra disciplina nazionale e diritto eurounitario.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo precedentemente notificate da AGEA e ne impone la sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta; l’annullamento degli atti impugnati determina il venir meno dell’oggetto del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in corso di causa, anche mediante un provvedimento di carattere generale, tutti gli atti impugnati, viene meno l’oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa successiva abbia eliminato gli effetti lesivi degli atti impugnati, rendendo non più attuale la decisione sulla loro legittimità.
  • La complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia può integrare un giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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