Sentenza n. 311/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 31 e art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità - del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per non aver concluso il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla società D2M Friuli s.r.l. avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale - VIA ex artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 per un “impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 82 MW denominato "LA BRAIDA" da realizzare nei comuni di San Quirino (PN) e Montereale Valcellina (PN) in località denominata Colisie e delle opere di connessione site nel comune di San Quirino (PN)”, acquisita all'ID 13415; - del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR - PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 25 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; e per l'accertamento - dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, acquisita all'ID 13415, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; - del diritto della Società al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006; e per la conseguente condanna - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006 previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR -PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 -bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società - rispetto ai diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. 152/2006 versati in misura pari ad € 44.207,17 - il 50% degli stessi ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 e quindi nella misura pari ad € 22.103,58;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento nel procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico PNIEC di potenza nominale pari a 82 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato l'11 dicembre 2024 un'istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da realizzare in due comuni friulani. L'istanza è stata resa procedibile il 3 marzo 2025 e assoggettata alla disciplina accelerata prevista per i progetti PNIEC, con istruttoria affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La ricorrente ha dedotto il superamento dei termini per la conclusione del procedimento e la violazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 2 della l. 241/1990, dell'art. 22 del d.lgs. 199/2021 e dei principi di correttezza, buon andamento, efficienza, leale collaborazione e massima diffusione delle fonti rinnovabili. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura, l'ordine di concludere il procedimento, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati. Il Ministero dell'Ambiente si è costituito con memoria di stile. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno evidenziato che la Soprintendenza aveva già espresso un parere endoprocedimentale favorevole il 20 ottobre 2025, chiedendo l'estromissione della stessa dal giudizio.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, rilevando che essa aveva già espresso il proprio parere endoprocedimentale favorevole e che la ricorrente non le aveva imputato uno specifico silenzio-inadempimento. Nel merito, ha accolto la domanda contro il silenzio del MASE. Il progetto rientrava nella disciplina accelerata dei progetti PNIEC: 130 giorni per lo schema della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, 20 giorni per il concerto del Ministero della Cultura e 30 giorni per il provvedimento finale del MASE, per complessivi 160 giorni. Poiché la documentazione era stata resa disponibile il 3 marzo 2025, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 10 agosto 2025; alla data dell'udienza risultava ancora nella fase di istruttoria tecnica e non vi era prova dell'avvenuto concerto ministeriale o dell'attivazione del potere sostitutivo. Il Collegio ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento e ordinato al MASE di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato entro 50 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti prioritari. Non è stato imposto un esito favorevole alla società, poiché l'amministrazione conserva il potere di decidere nel merito. La nomina del commissario ad acta è stata ritenuta, allo stato, non necessaria, restando salva la facoltà di reiterare la richiesta in caso di ulteriore inerzia. La domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria è stata riqualificata come azione di condanna ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 30 c.p.a.; per essa è stato disposto il mutamento dal rito camerale al rito ordinario e fissata udienza pubblica per il 23 settembre 2026. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-sexies e 7, d.lgs. 152/2006
tutti i termini sono da considerarsi perentori
La disciplina speciale della VIA per i progetti PNIEC impone termini per la predisposizione dello schema, per il concerto ministeriale e per l'adozione del provvedimento finale; in caso di inerzia opera il potere sostitutivo e i termini sono perentori, senza che la loro scadenza determini la perdita del potere di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
La scadenza dei termini della VIA, in assenza di silenzio significativo, configura silenzio-inadempimento e mantiene fermo l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
art. 2-bis l. 241/1990
Il ritardo nella conclusione del procedimento può fondare i rimedi previsti per l'inerzia e l'eventuale responsabilità da ritardo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio consente di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine giudiziale di concludere il procedimento entro un termine assegnato.
art. 32, comma 2, c.p.a.
La domanda di rimborso, originariamente proposta nel giudizio sul silenzio, è stata riqualificata e ha determinato la conversione del rito.
art. 30 c.p.a.
La domanda di restituzione del 50% dei diritti di istruttoria è stata qualificata come azione di condanna, da trattare con rito ordinario.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria versati dalla proponente, dei quali è stato chiesto il rimborso parziale previsto dalla disciplina VIA.
Massime di principio
- Nei procedimenti di VIA relativi a progetti PNIEC, la scadenza dei termini per la predisposizione dello schema, per l'acquisizione del concerto e per l'adozione del provvedimento finale configura silenzio-inadempimento, ma non determina la decadenza dell'amministrazione dal potere di provvedere né produce silenzio-assenso o altro silenzio significativo.
- Il potere sostitutivo previsto dalla disciplina speciale della VIA per l'inerzia della Commissione tecnica, del direttore generale competente o dell'autorità concertante deve attivarsi d'ufficio, senza necessità di una sollecitazione dell'interessato, in continuità temporale con la scadenza del termine ordinario della fase procedimentale.
- L'accoglimento dell'azione avverso il silenzio nei procedimenti VIA impone all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato, ma non consente al giudice di predeterminare il contenuto dell'esito valutativo spettante all'amministrazione.
- L'ordine giudiziale di concludere il procedimento VIA deve essere coordinato con l'organizzazione per quote e priorità prevista per i progetti PNIEC: il rispetto di tale pianificazione può incidere sulle modalità temporali di esecuzione, ma non elimina l'obbligo di provvedere entro termini legalmente stabiliti.
- Il rimborso legislativamente previsto di una percentuale dei diritti di istruttoria VIA, spettante al verificarsi del mancato rispetto dei termini, costituisce restituzione di una somma già versata e non coincide con l'indennizzo da ritardo parametrato ai giorni di ritardo; la relativa domanda è pertanto un'azione di condanna da trattare con rito ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →