Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mannocci era stato condannato per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) relativo all'anno 2013 per €259.748, in qualità di legale rappresentante/liquidatore della Global Service Car s.r.l. in liquidazione. Aveva chiesto l'annullamento sostenendo: (i) la scriminante dell'art. 51 c.p. perché la società era stata ammessa al concordato preventivo "con riserva" (ammissione in bianco) e dunque, secondo il ricorrente, sussisteva un dovere imposto dalle norme concorsuali di astenersi dal pagamento dei debiti scaduti; (ii) l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) perché l'eccedenza rispetto alla soglia di punibilità sarebbe stata minima e la condotta avrebbe avuto scarsa offensività, anche dato lo stato di dissesto già preesistente alla nomina a liquidatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato l'orientamento maggioritario secondo cui la mera presentazione della domanda di concordato o la sua ammissione "con riserva" non scriminano automaticamente l'omesso versamento di tributi che scadono dopo la domanda ma prima di un provvedimento decisorio del Tribunale: l'art. 51 c.p. opera solo se sussiste un ordine o un divieto giudiziale che imponga l'astensione dal pagamento. La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis c.p. perché, pur se l'eccedenza rispetto alla soglia di punibilità può essere minima, l'applicazione della non punibilità per tenuità richiede una valutazione complessiva (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/ pericolo) e nella specie il mancato versamento era inserito in una vicenda più ampia culminata nel fallimento; quindi l'offesa non è di particolare tenuità. Di conseguenza il ricorso è infondato e la condanna è confermata.
Norme richiamate
art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale che punisce l'omesso versamento dell'IVA; applicata per valutare la responsabilità penale del rappresentante della società per l'importo non versato.
art. 51 cod. pen.
Riconosciuta la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da norma o ordine legittimo solo se esiste un ordine/judicial prohibition che impedisca il pagamento: la mera ammissione al concordato non è sufficiente.
art. 161 legge fallimentare
Regola la procedura di ammissione al concordato e la documentazione; qui rilevante per stabilire che l'ammissione "con riserva" richiede la presentazione della proposta e del piano entro termine per perfezionare il concordato.
art. 168, comma 1, legge fallimentare
«dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore»
La disposizione inibisce azioni esecutive dei creditori ma non viene interpretata dalla Corte come un divieto automatico, tale da scriminare l'omesso versamento tributario salvo che non emerga un ordine giudiziale chiaro che vieti o autorizzi specificamente i pagamenti.
art. 167 legge fallimentare
Disciplina gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione e che richiedono autorizzazione: la Corte evidenzia che il pagamento di debiti scaduti non rientra automaticamente tra gli atti consentiti senza autorizzazione, ma l'assenza di autorizzazione non comporta di per sé scriminante penale.
art. 182-ter e 182-quinquies legge fallimentare
Richiamate nella disamina delle tipologie di concordato (liquidatorio vs continuità) e delle ipotesi in cui il pagamento di debiti anteriori possa essere autorizzato; la Corte distingue le fattispecie senza estendere automaticamente efficacia scriminante all'ammissione con riserva.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può operare nei reati tributari solo se il superamento della soglia è minimo e, soprattutto, se da una valutazione complessiva (art. 133 c.p.) emerge bassa offensività; nel caso concreto la Corte ha escluso la tenuità.
art. 133 cod. pen.
Fondamentale per la valutazione della tenuità: impone di considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo nella valutazione ex art. 131-bis.
art. 62, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale norma che attribuisce privilegi al credito IVA; la Corte osserva che il pagamento dell'IVA dopo la domanda di concordato può essere diretto a evitare ulteriori danni per i creditori ma ciò non determina automaticamente la scriminante penale.
Massime di principio
- La mera presentazione della domanda di concordato preventivo o la sua ammissione "con riserva" non scriminano automaticamente l'omesso versamento di imposte scadute dopo la domanda: l'art. 51 c.p. opera solo se sussiste un ordine giudiziale che autorizzi o proibisca il pagamento.
- Per ottenere la scriminante ex art. 51 c.p. è utile documentare espressi provvedimenti del Tribunale che abbiano imposto l'astensione dal pagamento o avuto effetto equivalente; in assenza di ciò, l'imprenditore deve valutare il rischio penale nel decidere se pagare.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità) non si applica automaticamente se la soglia di punibilità è superata di poco: occorre una valutazione complessiva delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.).
- In situazioni di crisi d'impresa, il soggetto deve considerare la specialità dell'obbligazione tributaria: il vantaggio derivante dall'omesso versamento (profitto) può giustificare la rilevanza penale anche se l'ammissione al concordato è pendente.
- Strategia pratica: se si intende pagare o non pagare debiti tributari in pendenza di concordato, richiedere e conservare provvedimenti formali del giudice delegato che autorizzino o vietino i pagamenti; in fase di difesa, documentare l'assenza di capacità economica reale, la destinazione del pagamento a crediti privilegiati e ogni provvedimento giudiziale rilevante.
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