Cassazione Penale, Ordinanza n. 13068/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 3 ottobre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza, ai due ricorrenti è stata applicata una pena concordata in relazione al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, contestato in concorso tra loro e con continuazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la commisurazione della pena. La Corte rileva tuttavia che la censura sulla qualificazione giuridica è generica e non evidenzia un errore manifesto; inoltre i motivi attengono alla commisurazione della pena e non alla sua illegalità in senso tecnico, che è l'unico profilo deducibile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati avverso la sentenza di patteggiamento, ritenendo che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto sia generica e che non siano stati dedotti profili di illegalità della pena, ma soltanto contestazioni sulla sua determinazione. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di patteggiamento emessa dal giudice di merito.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi inerenti all'illegalità della pena; sono inammissibili le censure sulla mera commisurazione della pena.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano di inammissibilità dei ricorsi.
artt. 110 e 81 c.p.
richiamati nella contestazione per il concorso di persone e la continuazione.
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti contestato agli imputati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se evidenzia un errore manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato; non sono ammissibili doglianze che richiedano una rivalutazione del merito o interpretazioni non palesemente erronee.
- Avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. sono deducibili in cassazione, per quanto riguarda la pena, solo profili di illegalità in senso stretto, ossia la sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali; restano invece precluse le contestazioni sulla mera commisurazione della pena concordata.
- La generica deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, senza specificare l'errore manifesto o l'illegalità della pena, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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