Cassazione Civile, Ordinanza n. 04211/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una permuta del 2003 con cui la ricorrente aveva ceduto un terreno in cambio di un appartamento al piano terra con annesso giardino, oltre a un conguaglio economico pattuito con scrittura privata separata. Dopo un successivo contenzioso e una scrittura del marzo 2006 ritenuta dai giudici di merito transattiva e novativa, nel maggio 2006 veniva redatto verbale di consegna dell'immobile. Successivamente il dante causa vendeva a un terzo l'appartamento soprastante con un'area urbana confinante con il giardino. La ricorrente, ottenuta nel 2010 copia integrale dell'atto di permuta, sosteneva che il giardino consegnatole fosse inferiore a quanto pattuito di circa 75 mq, porzione che sarebbe stata illegittimamente trasferita al terzo acquirente. In giudizio chiedeva l'accertamento del proprio diritto di proprietà sulla porzione di giardino, il rilascio da parte del terzo acquirente, il risarcimento dei danni contro il venditore e, in subordine, la condanna solidale al pagamento del valore della porzione sottratta. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 1472 e 2644 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non provata l'opponibilità del suo acquisto al terzo e per non avere considerato la trascrizione dell'atto di permuta; 2) vizio motivazionale per contraddittorietà e illogicità nella valutazione della prova della trascrizione e dell'estensione del giardino; 3) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della scrittura transattiva del marzo 2006 e del verbale di consegna di maggio 2006; 4) violazione degli artt. 1230, 1362 e 1363 c.c. per negare che tali scritture avessero efficacia novativa rispetto alla permuta del 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formulati come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza rispettare l'onere specifico richiesto in caso di 'doppia conforme' ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato e confrontato le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'opponibilità ai terzi degli atti trascritti si prova attraverso la nota di trascrizione, essendo le sole indicazioni in essa contenute idonee a individuare i beni cui il negozio si riferisce. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del contenuto delle scritture del 2006, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito circa la natura transattiva e novativa degli accordi del 2006, desunta dal testo degli atti e dal complesso delle circostanze non contestate. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1472 c.c.
Richiamato per la qualificazione della fattispecie come permuta di cosa presente contro bene futuro.
art. 2644 c.c.
Richiamato in tema di opponibilità ai terzi e conflitto tra acquisti successivi trascritti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Evocato dai motivi di ricorso per violazione di legge e dei canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Evocato per il vizio motivazionale; la Corte ne dichiara l'inammissibilità nel caso di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Applicato il filtro della doppia conforme, che impone una specifica allegazione della diversità delle rationes delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012
Richiamato per l'applicabilità della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati per l'interpretazione dei contratti e delle scritture private; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto riservato al merito.
art. 1230 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta novazione delle scritture del 2006 rispetto alla permuta del 2003.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello.
- L'opponibilità ai terzi degli atti soggetti a trascrizione deve essere provata attraverso la nota di trascrizione, poiché solo le indicazioni in essa contenute consentono di identificare con precisione i beni o i diritti oggetto del negozio.
- L'interpretazione del contratto e la ricostruzione della volontà delle parti costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non possono essere sovvertiti in cassazione mediante una mera rivalutazione del documento.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici non è ammissibile quando, sotto tale veste, miri soltanto a ottenere una nuova lettura delle prove documentali e degli accordi già esaminati dal giudice di merito.
- Quando i giudici di merito, sulla base del testo degli atti e del complesso delle circostanze non contestate, qualificano accordi successivi come transazione e novazione, tale apprezzamento resta insindacabile in cassazione se non si denuncia un vero errore di diritto o un omesso esame nei limiti consentiti.
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