Sentenza del 29/04/2016 n. 8553 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La M.F. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia che aveva ritenuto legittime le ingiunzioni di pagamento relative a ICI e sanzioni per gli anni 1995-2000. La società ha dedotto: insufficiente motivazione della sentenza e delle ingiunzioni, in particolare per la divergenza tra gli importi indicati nelle ingiunzioni e quelli risultanti dagli avvisi di accertamento; violazione delle norme sull'obbligo di motivazione degli atti tributari; decadenza del Comune dal potere di notificare le ingiunzioni ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione del nuovo difensore della società mediante procura apposta soltanto alla memoria ex art. 378 c.p.c., non essendo tale modalità consentita per il giudizio introdotto prima della modifica dell'art. 83 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notificazione del ricorso, ma infondate le censure sulla motivazione: le ingiunzioni non erano il primo atto impositivo, bensì seguivano avvisi di accertamento e liquidazione già conosciuti dalla contribuente, alcuni non impugnati e altri definitivamente confermati in giudizio. Il richiamo agli atti presupposti era quindi sufficiente, anche se gli importi differivano per accessori maturati o per la riscossione frazionata di somme in pendenza di contenzioso. La censura sulla decadenza è stata ritenuta in parte inammissibile e comunque non fondata, poiché il termine decorreva dalla definitività degli avvisi, anche risultante dalle sentenze che avevano definito le relative controversie. La M.F. s.r.l. è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione a ciascuna delle parti resistenti, liquidate in Euro 1.500,00, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12
Disciplina il termine di decadenza per l'attività di riscossione ICI. Nel caso esaminato, il termine è stato collegato alla definitività degli avvisi di accertamento, sia per mancata impugnazione sia a seguito della conclusione definitiva del contenzioso.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163
È stata richiamata quale conferma della decorrenza del termine per la riscossione dalla definitività dell'accertamento.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Stabilisce l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. L'obbligo deve consentire al destinatario di comprendere i presupposti della pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiede la motivazione degli atti tributari. Quando l'atto della riscossione segue un avviso impositivo già conosciuto e definitivo, è sufficiente il richiamo puntuale all'atto presupposto, purché il contribuente sia concretamente posto in condizione di difendersi.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3
È stato richiamato nell'ambito dei principi sulla motivazione degli atti della riscossione, applicabili anche alle ingiunzioni comunali secondo la giurisprudenza citata.
D.Lgs. n. 40 del 1997, art. 52, comma 6
Consente il ricorso alla riscossione mediante ingiunzione e giustifica l'applicazione a tale strumento dei principi elaborati per ruoli e cartelle di pagamento.
Codice di procedura civile, art. 83
Per i giudizi soggetti alla disciplina previgente, la procura speciale per il giudizio di cassazione poteva essere apposta a margine o in calce soltanto al ricorso o al controricorso; altrimenti doveva risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Codice di procedura civile, art. 149
La notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che una censura sostanzialmente riferita alla violazione di legge avrebbe dovuto essere proposta ai sensi del n. 3, non come vizio di motivazione ai sensi del n. 5.
Massime di principio
- Quando un'ingiunzione o una cartella segue un avviso di accertamento già notificato e conosciuto dal contribuente, non deve necessariamente riprodurre integralmente la motivazione dell'avviso: è normalmente sufficiente indicare con chiarezza gli estremi dell'atto presupposto.
- La divergenza tra l'importo dell'avviso e quello dell'atto di riscossione non determina automaticamente la nullità. La differenza può dipendere da interessi, accessori, sanzioni o riscossione frazionata; tuttavia tali componenti devono essere verificabili dal contribuente.
- Se l'atto della riscossione è il primo documento con cui il contribuente apprende della pretesa tributaria, deve contenere una motivazione completa, comprensibile e idonea a consentire il controllo della correttezza dell'imposizione.
- La conoscenza effettiva dei presupposti della pretesa e la possibilità concreta di contestarli possono escludere una lesione del diritto di difesa, anche in presenza di una motivazione sintetica dell'atto successivo.
- Per valutare la decadenza dalla riscossione occorre individuare correttamente il dies a quo: in presenza di un accertamento non impugnato, rileva la sua definitività; in caso di impugnazione, rileva la definitività derivante dalla conclusione del giudizio.
- In cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato: la violazione o falsa applicazione di una norma va dedotta come violazione di legge, mentre il vizio motivazionale riguarda l'omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- La procura speciale per il giudizio di cassazione deve rispettare le forme previste dalla legge applicabile al momento dell'introduzione del giudizio; una procura apposta soltanto a una memoria può non legittimare la sostituzione del difensore.
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