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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25355/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato per corruzione e destinatario di una confisca allargata ex art. 240-bis c.p. disposta dal Tribunale. In appello la confisca era stata revocata limitatamente ad alcuni beni; successivamente, in sede esecutiva, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza di restituzione di beni immobili e di un'autovettura che non erano più oggetto di confisca dopo la decisione di secondo grado. Contro tale ordinanza i difensori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione, deducendo che sulla revoca della confisca relativa a quei beni si sarebbe formato il giudicato parziale, perché l'impugnazione dell'imputato non investiva la statuizione a lui favorevole ma soltanto altri capi o punti della decisione; 2) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla formazione della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse utilizzato in camera di consiglio informazioni tratte da fonti aperte e una precedente sentenza della Cassazione acquisita dal sito istituzionale, senza adeguato confronto tra le parti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la consultazione di una sentenza ufficiale della Corte, quale documento genuino e di provenienza certa, è ammissibile e che la sua acquisizione, quando serve solo a verificare lo stato del procedimento e la formazione del giudicato parziale, costituisce attività ricognitiva non soggetta al contraddittorio istruttorio. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che il provvedimento di revoca della confisca di altri beni, non impugnato e non in connessione essenziale con i punti ancora sub iudice, era già definitivo ed eseguibile; pertanto l'ordinanza che negava la restituzione doveva essere annullata con rinvio alla Corte di appello per l'esatta individuazione dei beni da restituire.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuova valutazione alla Corte di appello di Trieste. Ha respinto il secondo motivo sul preteso vizio di contraddittorio, ma ha accolto il primo motivo, stabilendo che la revoca della confisca di alcuni beni, non investita dal ricorso e non connessa essenzialmente alle statuizioni annullate, era coperta da giudicato parziale ed era eseguibile. Di conseguenza, la Corte territoriale dovrà riesaminare la richiesta di restituzione dei beni non più confiscati, per individuarli con precisione.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato come base della confisca allargata disposta in primo grado

  • art. 319 c.p.

    indicato come reato per cui l'imputato era stato condannato

  • art. 597 c.p.p.

    richiamato per distinguere l'effetto devolutivo e le preclusioni interne all'impugnazione

  • art. 624 c.p.p.

    se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata

    costituisce il fondamento del giudicato parziale o progressivo sulle statuizioni non annullate e non connesse essenzialmente a quelle devolute

  • art. 650 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sull'efficacia e sull'esecutività dei provvedimenti

  • art. 648 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul giudicato e sulla definitività

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta violazione del contraddittorio nella formazione della prova

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla nullità processuale

  • art. 526 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzazione di elementi non introdotti nel contraddittorio

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato nel contesto del procedimento esecutivo e della decisione in camera di consiglio

  • art. 187 c.p.p.

    richiamato per escludere che fonti aperte indefinite possano essere trattate come prova nel processo

  • art. 194 c.p.p.

    richiamato per delimitare l'utilizzabilità di informazioni tratte da fonti aperte

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    richiamato per i poteri della Corte di cassazione di rilevare questioni non deducibili in appello o rilevabili d'ufficio

Massime di principio

  • La consultazione di una sentenza ufficiale della Corte di cassazione, acquisita tramite il sito istituzionale, è consentita quando serve a verificare lo stato del procedimento o la formazione del giudicato: in tale ipotesi l'acquisizione ha natura ricognitiva e non integra attività istruttoria soggetta al contraddittorio.
  • Le "fonti aperte" indeterminate e prive di chiara provenienza non possono essere utilizzate come prova, perché introdurrebbero nel processo informazioni generiche e non controllabili; diversa è la consultazione di documenti ufficiali, la cui provenienza e genuinità siano certe.
  • Ai fini dell'art. 624 c.p.p., il giudicato parziale si forma sulle statuizioni della sentenza di impugnazione che non sono state annullate e che non presentano un rapporto di connessione essenziale con le parti annullate; tale effetto è distinto dalle mere preclusioni interne al giudizio di impugnazione.
  • La preclusione processuale derivante dal principio devolutivo dell'impugnazione opera all'interno del processo, mentre il giudicato parziale può espandere la propria efficacia oltre il processo, rendendo definitive e, ove ne ricorrano i presupposti, eseguibili le statuizioni non travolte dall'annullamento.
  • Quando l'annullamento parziale riguarda solo alcuni punti della sentenza, le statuizioni autonome non impugnate e non connesse essenzialmente con quelle sub iudice restano irrevocabili ed eseguibili; il giudice del rinvio non può riesaminarle.
  • In sede esecutiva, la domanda di restituzione di beni non più oggetto di confisca deve essere decisa tenendo conto della definitività della revoca già maturata e della precisa individuazione dei beni effettivamente restitutibili.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneImpugnazioniSequestro
RamiReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiNe bis in idemNullità processualeInutilizzabilità della prova

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