Ordinanza n. 2270/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio di non idoneità (pari a 12/20) reso in relazione alla prova pratica del “concorso pubblico, per titoli ed esami, in qualità di Azienda capofila, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.52 unità di personale in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica-Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- di cui n. 8 unità per l’Azienda San Giovanni Addolorata, n. 11 unità per l’Azienda Policlinico Umberto I, n. 12 unità per la ASL RM 1, n. 7 posti per l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, n. 3 unità per l’IRCCS Lazzaro Spallanzani, n.5 unità per la ASL RM 3 e n. 6 unità per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, per le esigenze della medesima, con applicazione della riserva per i militari volontari di cui agli arti. 1014 e 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010” indetto con deliberazione n. 142 del 3.02.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto, ivi compreso in particolare: -il verbale della Commissione giudicatrice del concorso pubblico del 21 ottobre 2025 recante i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame, nella parte in cui si limita ad enunciare formule generiche ; -l’elenco dei candidati ammessi con riserva pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente; -il questionario sottoposto alla ricorrente e la sua relativa esclusione; -la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove pratiche, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità, pari a 12/20, nella prova pratica del concorso pubblico per l'assunzione di tecnici sanitari di radiologia medica, con conseguente esclusione dalla procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nella prova pratica, nonché gli atti presupposti e consequenziali, deducendo l'illegittimità dei criteri di valutazione fissati dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 1 del 21 ottobre 2025, ritenuti formulati mediante espressioni generiche e non sufficientemente specifiche. Sono stati inoltre contestati l'elenco dei candidati ammessi con riserva, il questionario sottoposto, l'esclusione dalla procedura e la lex specialis, nella parte eventualmente interpretata come idonea a determinare l'inidoneità della candidata. Nell'ordinanza è riportato che la commissione aveva stabilito di valutare la prova pratica in base alla correttezza grammaticale e contenutistica, alla coerenza della risposta rispetto al quesito, alla corretta esecuzione del compito, al rispetto di istruzioni, protocolli, procedure e vincoli della letteratura scientifica e alla padronanza delle conoscenze pratiche richieste dal ruolo. Il testo non espone ulteriori motivi specifici né illustra dettagliatamente le censure dedotte.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo evidentemente non sussistenti, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, i presupposti per sospendere gli atti impugnati. L'ordinanza dà atto della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo e riporta i criteri fissati dalla commissione, ma non sviluppa una motivazione analitica sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla specifica legittimità dei criteri. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, in favore dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è presentata in via incidentale.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione degli atti concorsuali sulla base della cognizione sommaria propria della fase, senza definire nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità e dei criteri di valutazione della commissione.
- La fissazione dei criteri di valutazione di una prova pratica concorsuale può riferirsi, tra gli altri elementi, alla correttezza della risposta, alla coerenza con il quesito, alla corretta esecuzione del compito, al rispetto di istruzioni, protocolli e procedure e alla padronanza delle conoscenze pratiche richieste dal ruolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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