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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51203/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Campello impugnava la riforma della sentenza di proscioglimento del Giudice di pace con due censure: 1) errore nella configurabilità del delitto di minaccia, sostenendo che le frasi erano state pronunciate in un contesto di rabbia e contenzioso condominiale (problemi di impianto elettrico e infiltrazioni) e pertanto giustificavano l'assoluzione; 2) violazione dell'art. 603, comma 3‑bis, c.p.p., perché il Tribunale ha riformato la sentenza assolutoria rivedendo la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del carabiniere intervenuto senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale né fornire una motivazione "rafforzata" richiesta quando si riforma un'assoluzione basata sulla prova dichiarativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che il Tribunale abbia illegittimamente riformato l'assoluzione eseguita dal Giudice di pace riconsiderando le deposizioni decisive senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in violazione dell'art. 603, comma 3‑bis, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese, a diverso giudice. Le spese della parte civile sono state messe a carico definitivo.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3‑bis, codice di procedura penale

    "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5."

    La norma impone che, quando il pubblico ministero impugna un'assoluzione per errore nella valutazione delle prove dichiarative, il giudice d'appello non può riformare l'assoluzione senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dei testimoni ritenuti decisivi), salvo i casi espressamente esclusi dalla norma stessa.

  • art. 6 CEDU, par. 3 lett. d) (citata nella motivazione)

    Il diritto convenzionale al contraddittorio e all'esame dei testimoni a carico e a discarico impone che l'imputato abbia la possibilità di confrontarsi con le dichiarazioni decisive: ciò giustifica l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello quando l'assoluzione è stata motivata su tali prove.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'obbligo, in caso di impugnazione dell'assoluzione per erronea valutazione delle dichiarazioni, di rinnovare l'istruzione dibattimentale per rispettare il diritto di difesa e i parametri europei.

  • Legge n. 103/2017 (che ha introdotto l'art. 603, comma 3‑bis c.p.p.)

    Ha modificato il processo penale per recepire le esigenze derivanti dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, imponendo la rinnovazione della prova dichiarativa in sede d'appello nei casi indicati.

Massime di principio

  • Quando l'appello del pubblico ministero riguarda una sentenza di proscioglimento basata su prova dichiarativa, il giudice d'appello non può riformare l'assoluzione senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dei testimoni ritenuti decisivi), salvo i casi espressamente disciplinati dall'art. 603, comma 3‑bis, c.p.p.
  • La rinnovazione della prova serve a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio ex art. 6 CEDU: l'uso di vecchie deposizioni senza nuovo esame può determinare la nullità della riforma dell'assoluzione.
  • Se il giudice d'appello ritiene non credibili le precedenti dichiarazioni decisive, deve pronunciare la rinnovazione; in mancanza, la decisione di condanna è vulnerabile in Cassazione e rischia l'annullamento con rinvio.
  • In caso di annullamento per violazione dell'obbligo di rinnovazione, la causa viene generalmente rinviata per nuovo giudizio a diverso giudice; le parti interessate dovrebbero chiedere espressamente l'acquisizione o la rinnovazione delle prove testimoniali in appello.
  • Nel valutare minacce o altri reati fondati su dichiarazioni contestuali, occorre sempre considerare il contesto fattuale (colore emotivo, contenzioso precedente), ma la riqualificazione della prova dichiarativa in appello è soggetta ai limiti procedurali sopra indicati.

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