Cassazione Penale, Sentenza n. 15684/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), ascritto nella qualità di legale rappresentante della MEDITA HOLDING GROUP s.r.l., relativo alle annualità 2014, 2015 e 2016. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione della legge penale e omessa declaratoria di prescrizione per le omissioni dichiarative contestate; 2) vizio di motivazione per manifesta illogicità e erronea applicazione della norma incriminatrice, per mancata quantificazione precisa dell'imposta evasa e per non aver verificato il superamento delle soglie di punibilità (soglia di euro 50.000,00), nonché per non aver tenuto adeguatamente conto della documentazione contabile, delle dichiarazioni del consulente fiscale e delle regolarizzazioni tardive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la disciplina speciale dei reati tributari (art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000) innalza i termini di prescrizione; per l'omessa dichiarazione (art. 5) il termine di prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; le plurime richieste di rinvio avanzate anche dalla difesa sospendono la prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.; considerato anche il termine decennale previsto dall'art. 17-bis d.lgs. 74/00, alla data della sentenza d'appello (12/06/2025) non risultava prescritta alcuna fattispecie contestata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico: il ricorrente non ha confutato la motivazione della Corte territoriale che, richiamando gli accertamenti dell'Agenzia delle Dogane e le dichiarazioni del consulente fiscale, aveva ritenuto superata la soglia di punibilità di euro 50.000 per tutte le annualità; le regolarizzazioni tardive e la registrazione successiva delle fatture sono state valutate in fatto come non decisive a escludere il dolo di evasione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma che incrimina l'omessa dichiarazione ai fini tributari; la Corte la applica ritenendo che si debba verificare il superamento della soglia di punibilità di euro 50.000,00 e che, per questo reato, il termine di prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
Previsione speciale che innalza i termini di prescrizione per i delitti tributari (deroga rispetto agli artt. 157 e ss. c.p.); la Corte la invoca per escludere la prescrizione dei reati contestati.
art. 17-bis d.lgs. 74/2000
Previsione che, con riferimento alla fattispecie, può portare a un termine applicabile di lunga durata (ad es. decennale) tenuto conto degli effetti interruttivi dell'esercizio dell'azione penale; usata dalla Corte per computare la prescrizione complessiva.
art. 159, comma 1, n. 3 c.p.
Stabilisce che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento; la Corte ha applicato questa regola per interrompere il decorso della prescrizione per i rinvii richiesti anche dalla difesa.
art. 2 c.p.
Principio di retroattività della disposizione più favorevole; menzionato in relazione alla determinazione della soglia di punibilità applicabile alle annualità contestate.
art. 616 c.p.p.
Prevede che il ricorrente che vede dichiarare inammissibile il ricorso sia condannato a sostenere le spese del procedimento; la Corte ha disposto l'onere delle spese a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla mancanza di colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e all'attribuzione, comunque, di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei reati tributari di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
- Le disposizioni speciali dei reati tributari (art. 17 e art. 17-bis d.lgs. 74/2000) possono estendere i termini di prescrizione rispetto al codice penale comune; occorre sempre verificare l'applicabilità della disciplina speciale prima di dichiarare la prescrizione.
- I rinvii d'udienza disposti su richiesta del difensore sospendono il decorso della prescrizione per l'intera durata del differimento ai sensi dell'art. 159 c.p., pertanto le richieste difensive possono incidere sul computo dei termini.
- In cassazione il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico e motivato con le ragioni della decisione impugnata: deduzioni generiche o che non confutano la motivazione della corte territoriale sono inammissibili.
- Per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione è determinante la quantificazione dell'imposta evasa e il superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge (qui euro 50.000,00); i riscontri amministrativi (es. verifiche dell'Agenzia delle Dogane) e le dichiarazioni tecniche possono essere ritenuti idonei a dimostrare tale superamento.
- Regolarizzazioni tardive o registrazioni successive delle fatture non escludono automaticamente il dolo di evasione: la rilevanza di tali elementi va valutata in concreto, tenendo conto dell'entità dell'imposta non versata e della mancata corresponsione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di specifiche circostanze, a somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte può applicare una misura equitativa sulla base della gravità della causa di inammissibilità.
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