Ordinanza n. 3737/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della Presa d'atto dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e acquisizione gratuita al patrimonio comunale N. Registro Generale 1628 del 19.12.2022, emessa dal Dirigente del Settore IV del Comune di Frascati, notificata a mezzo di messo comunale in data 21.12.2022, e di ogni altro atto alla stessa annesso, antecedente o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di presa d'atto dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dell'area di sedime e della superficie pertinenziale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina comunale con cui, preso atto dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione dell'11 maggio 2022, il Comune ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivo di circa 350 mq, dell'area di sedime e della superficie pertinenziale, comprendente terreni catastalmente individuati per complessivi 4.725 mq. Sono stati dedotti vizi di illegittimità derivata dell'acquisizione, in ragione dei vizi asseritamente affliggenti la presupposta ordinanza di demolizione, nonché vizi propri della determina impugnata. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del diverso ricorso, pendente dinanzi allo stesso TAR, contro l'ordinanza di demolizione presupposta. Tale ricorso era stato a sua volta rinviato in attesa della definizione di un giudizio relativo al diniego di un'istanza di condono edilizio, pendente in appello dinanzi al Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. Ha ritenuto logicamente pregiudiziale la definizione del ricorso contro l'ordinanza di demolizione, poiché l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce un atto strettamente consequenziale all'ordinanza demolitoria rimasta ineseguita, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La sorte dell'ordinanza di demolizione è quindi destinata a riflettersi sulla legittimità della successiva acquisizione. Il giudizio resterà sospeso fino alla definizione del ricorso R.G. n. 8351/2022. Per la prosecuzione, dovrà essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà tale giudizio, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. Non è stata decisa nel merito la legittimità della determina di acquisizione né sono state regolate le spese.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La determina di acquisizione gratuita delle opere abusive e delle relative aree presuppone l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione ed è strettamente consequenziale a quest'ultima; la sorte dell'ordinanza demolitoria si riflette pertanto sulla successiva acquisizione.
art. 295 c.p.c.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
La sospensione necessaria è applicabile quando la decisione di una controversia pregiudiziale è indispensabile per definire il giudizio pendente.
art. 79, comma 1, c.p.a.
La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea
Nel processo amministrativo la sospensione è disciplinata, tra l'altro, dalle norme del codice di procedura civile, inclusa la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c.
art. 80, comma 1, c.p.a.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione
Dopo il venir meno della causa di sospensione, la parte interessata deve presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni; nel caso concreto il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un atto amministrativo consequenziale dipende dalla validità di un atto presupposto oggetto di altro giudizio, il giudice amministrativo può disporre la sospensione necessaria del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., se la definizione del giudizio pregiudiziale è indispensabile per decidere la causa.
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 è atto strettamente consequenziale all'ordinanza di demolizione rimasta ineseguita; di conseguenza, la sorte dell'ordinanza demolitoria può riverberarsi sulla legittimità dell'atto di acquisizione.
- In caso di sospensione del giudizio amministrativo, la prosecuzione richiede la presentazione di un'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dal venir meno della causa di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.; quando la causa dipende da un giudizio pregiudiziale, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
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