Cassazione Penale, Sentenza n. 18050/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato la misura cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 7 e 8) del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente contestava: 1) la mancata prova della sua intraneità al sodalizio criminale (si censurava l'eccessiva valorizzazione di sporadici accessi all'appartamento e di pochi contatti telefonici); 2) la qualificazione, nel titolo cautelare, come "organizzatore" (contestando la rilevanza di tale qualifica e la mancata motivazione sulle differenze sanzionatorie); 3) l'adeguatezza esclusiva della misura carceraria, chiedendo valutazione di misure meno afflittive (domiciliare in altra regione) in ragione di un presunto stabile radicamento in Italia.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dichiarandolo infondato. Richiama il principio secondo cui la Corte di legittimità non può rivedere il sindacato di merito sugli elementi di fatto e sul "peso" degli indizi, potendo valutare solo la congruità e la logicità della motivazione del giudice del riesame. Ritiene adeguata e analitica la motivazione del Tribunale di Milano che ha valorizzato: servizi di osservazione che attestano la prolungata presenza del BRAHO nel locale indicato come "raffineria"; conversazioni inequivocabili dopo gli arresti di sodali; il rinvenimento di un foglio manoscritto con cifre e il nome "Elidoni" collegabile al BRAHO; iniziative del ricorrente (incarichi impartiti ad altri sodali per il controllo di immobili, contatti con il difensore del capo arrestato, consultazioni con altri membri su modalità di reazione). Tali elementi, unitamente alla prosecuzione dell'attività associativa dopo gli arresti, giustificano la conferma della custodia cautelare in carcere e l'esclusione di misure meno afflittive. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte sottolinea la presunzione relativa operante in relazione alla particolare gravità indiziaria connessa a tale fattispecie (v., riferimento all'art. 275, comma 3, c.p.p.).
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riferimento alle contestazioni di detenzione e cessione di stupefacenti, usate dal Tribunale come elementi concreti a favore della misura cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente il riesame dell'applicazione delle misure cautelari; il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza di riesame adottata ai sensi di tale articolo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in senso di presunzione relativa connessa alla natura e alla gravità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, giustificando un maggiore rigore nella scelta della misura cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di comunicazione conseguenti al provvedimento che non determina la remissione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e il "peso" degli indizi: controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, non riforma le valutazioni probatorie di fatto.
- La conferma di custodia cautelare per reati connessi al traffico di stupefacenti può essere giustificata dalla combinazione di elementi indiziari (servizi di osservazione, conversazioni intercettate, documenti rinvenuti, iniziative assunte dopo arresti di sodali) che dimostrino centralità o ruolo dirigente del soggetto.
- La prosecuzione dell'attività criminale o l'assunzione di ruoli 'di coordinamento' dopo l'arresto di capi o corrieri costituisce elemento particolarmente rilevante ai fini della difficoltà di applicazione di misure meno afflittive.
- Elementi quali il rinvenimento di annotazioni con nomi/ cifre, l'impartizione di incarichi operativi ad altri, e i contatti telefonici coordinativi possono essere valutati come indici utili a provare l'intraneità e la posizione apicale all'interno del sodalizio.
- Per ottenere misure meno gravose il difensore deve produrre elementi idonei a contrastare in modo specifico la valutazione del giudice (prove di stabile radicamento, concrete garanzie di collaborazione, elementi che rendano inattendibile la prosecuzione dell'attività delittuosa); mere contestazioni della valutazione probatoria non sono sufficienti in sede di cassazione.
- Le qualificazioni giuridiche attribuite nel titolo cautelare (es. "organizzatore") devono essere valutate alla luce della motivazione: se la corte territoriale dimostra con fatti e comportamenti concreti la corresponsione della qualifica, la censura formale sulla diversa incidenza sanzionatoria non prevale.
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