Sentenza n. 2209/2026 - Napoli, Sezione 9
per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento del provvedimento 24.12.2025 con il quale AIR CAMPANIA ha rigettato l’istanza di accesso agli atti prot. n. 8446/2025 del 25/11/2025 presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 7/8/1990 n. 241, con pec inviata dal ricorrente Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta in data 25/11/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alle certificazioni annuali relative ai redditi erogati da Air Campania S.p.A. al controinteressato tra il 2019 e il 2025
Esito
Favorevole al resistente (società partecipata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato il diniego opposto da Air Campania S.p.A. a una richiesta di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, avente a oggetto le certificazioni annuali relative ai redditi corrisposti al controinteressato, amministratore unico e, dal 2024, direttore generale della società. La richiesta era finalizzata a quantificare l’aliunde perceptum da detrarre dall’indennità risarcitoria spettante al controinteressato in base a una sentenza della Corte d’appello di Napoli, così da evitare pagamenti o accantonamenti non dovuti. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 22 l. 241/1990, dell’art. 2 d.P.R. 184/2006 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la società, interamente partecipata dalla Regione Campania, avrebbe formato i documenti nell’esercizio di attività di pubblico interesse e che l’accesso difensivo avrebbe dovuto prevalere sulla riservatezza dei dati reddituali e fiscali. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 24, commi 6 e 7, l. 241/1990 e del d.m. 603/1996, sostenendo che la conoscenza dei documenti fosse necessaria per la difesa degli interessi giuridici del Consorzio e che la richiesta fosse circoscritta a un periodo determinato. Il terzo motivo contestava la motivazione del diniego nella parte in cui rinviava agli strumenti processuali civili dell’ispezione, dell’esibizione e della richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. Il controinteressato aveva eccepito anche l’inammissibilità per carenza di interesse, assumendo che l’Agenzia delle Entrate avesse già consentito l’accesso a dati reddituali analoghi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che al momento del deposito del ricorso permanesse l’interesse del Consorzio. L’Agenzia delle Entrate aveva infatti comunicato solo successivamente alla scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo la disponibilità a trasmettere i dati e, comunque, la documentazione resa disponibile riguardava soltanto gli anni fino al 2024, mentre la richiesta comprendeva anche i redditi erogati nel 2025 sino al 29 luglio. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Air Campania S.p.A., quale società a partecipazione pubblica disciplinata dal d.lgs. 175/2016, è soggetta all’accesso documentale ex l. 241/1990 limitatamente agli atti e documenti relativi all’esercizio di attività di pubblico interesse. Restano invece sottratti all’accesso gli atti concernenti la gestione privatistica del rapporto di lavoro e del relativo trattamento economico, salvo gli ambiti pubblicistici individuati dalla giurisprudenza, quali procedure selettive, progressioni di carriera e atti di auto-organizzazione degli uffici incidenti sugli interessi dei lavoratori. Le certificazioni reddituali richieste riguardavano esclusivamente i compensi professionali e i correlati adempimenti fiscali del controinteressato e ricadevano nella gestione privatistica del rapporto, senza attinenza a funzioni o attività di rilievo pubblicistico. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo, senza necessità di bilanciamento prevalente a favore dell’accesso difensivo. Le spese sono state compensate, anche considerando il comportamento del controinteressato, che non aveva ancora fornito i dati reddituali necessari per il calcolo dell’indennità dovutagli.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale nei confronti di una società a partecipazione pubblica è esercitabile soltanto per documenti riferibili all’esercizio di attività di pubblico interesse.
art. 24 l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso difensivo non consente di acquisire documenti che, per la loro natura, appartengono integralmente alla gestione privatistica del rapporto di lavoro di una società partecipata e non riguardano attività di pubblico interesse.
d.P.R. 184/2006
La disciplina regolamentare dell’accesso non amplia l’ambito oggettivo dell’accesso nei confronti di una società partecipata oltre i documenti collegati ad attività di pubblico interesse.
d.lgs. 175/2016
Le società a partecipazione pubblica restano soggette, quanto all’accesso documentale, alla distinzione tra attività di pubblico interesse e gestione privatistica dei rapporti di lavoro.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa invocato dal richiedente non prevale automaticamente sulla natura privatistica dei documenti richiesti, quando questi non attengano ad attività di pubblico interesse.
Massime di principio
- Nei confronti di una società a partecipazione pubblica, l’accesso documentale ex l. 241/1990 è ammissibile soltanto per gli atti e documenti riferibili all’esercizio di attività di pubblico interesse; la mera partecipazione pubblica non rende ostensibili tutti i documenti detenuti dalla società.
- Gli atti relativi alla gestione privatistica del rapporto di lavoro e al trattamento economico del dipendente o amministratore di una società partecipata sono sottratti all’accesso documentale quando non incidano sull’esercizio di funzioni o attività di rilievo pubblicistico.
- L’accesso difensivo, pur essendo garantito quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere una situazione giuridica, non supera il preliminare limite oggettivo derivante dall’estraneità del documento all’attività di pubblico interesse.
- La sopravvenuta disponibilità di documenti solo parzialmente coincidenti con quelli richiesti non elimina l’interesse a ricorrere, se al momento della proposizione del giudizio permane l’esigenza di ottenere la parte ulteriore della documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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