Sentenza n. 3914/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, n. 7967 del 14 dicembre 2022 “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” pubblicato in data 19 dicembre 2022 nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionale concernenti il ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusa l'individuazione dell'importo posto a carico dell'impresa fornitrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Liguria che individuava le aziende fornitrici e i relativi importi di ripiano per il superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni presupposti. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando il 48 per cento dell'importo originariamente addebitato e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale, adottata e comunicata al TAR, dell'avvenuto versamento. Nel fascicolo mancava l'attestazione della Regione Liguria e non risultava alcuna comunicazione in tal senso al Tribunale. Tuttavia, l'adesione alla procedura di definizione agevolata e la dichiarazione dell'avvenuto pagamento hanno evidenziato che la ricorrente non avrebbe più potuto conseguire alcuna utilità dalla decisione sul ricorso. Il giudizio è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa dei provvedimenti relativi alla determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e al ripiano del relativo superamento per gli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
La cessazione legale della materia del contendere richiede una fattispecie complessa composta sia dal pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa sia dall'accertamento del competente ente regionale o provinciale, da pubblicare e comunicare al TAR. La mancanza dell'accertamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il comportamento processuale della parte possono dimostrare che non residua alcuna utilità concreta dalla decisione del ricorso, anche quando non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione legale della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici si perfeziona soltanto con la concorrente sussistenza del tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa fornitrice e dell'accertamento formale del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma, da pubblicare e comunicare al giudice amministrativo.
- L'assenza dell'attestazione regionale o provinciale del tempestivo pagamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche se l'impresa dichiara di avere effettuato il versamento previsto dalla normativa di definizione agevolata.
- L'adesione a una procedura normativa che estingue l'obbligazione sostanziale e preclude ulteriori azioni giurisdizionali può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, desumibile dal comportamento processuale della parte, anche quando non siano integrati i presupposti formali della cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →