Sentenza n. 11654/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 d.lgs. 159/2011 notificata il 4 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero dell'immobile adottata dall'ANBSC ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, notificata il 4 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di sgombero adottata dall'ANBSC dopo il passaggio in giudicato della confisca dell'immobile, deducendo censure relative alla mancata confisca del cespite, all'erronea identificazione catastale e all'indicazione della sezione catastale, alla nullità e illegittimità della confisca, a vizi della sottoscrizione, nonché all'eccesso di potere. L'Agenzia eccepiva l'incompetenza territoriale del TAR Lazio e il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. L'immobile era stato dato in locazione a una diversa persona, destinataria dell'ordine personale di rilascio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza, ritenendo sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a. Ha invece accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e dichiarato il ricorso inammissibile, poiché l'ordinanza di sgombero era rivolta personalmente alla conduttrice dell'immobile e non incideva direttamente sui diritti reali dei ricorrenti. La lesione dei loro diritti derivava dalla confisca, ormai definitiva, adottata dall'autorità giudiziaria ordinaria e non dall'ANBSC; le contestazioni sulla confisca avrebbero dovuto essere proposte davanti al giudice ordinario. Il Collegio ha comunque rilevato la manifesta infondatezza delle censure: gli errori catastali erano meri errori materiali o refusi; la copia conforme di un provvedimento recante firma digitale non presentava vizi; l'ordinanza di sgombero, una volta definitiva la confisca, ha natura vincolata, non richiede una motivazione puntuale e l'omessa partecipazione procedimentale non determina annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Disciplina l'ordinanza di sgombero adottata dall'ANBSC dopo la definitività della confisca; secondo il TAR, l'adozione dell'atto costituisce esercizio di un potere vincolato e dovuto.
art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a.
Attribuisce la controversia alla competenza del TAR Lazio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa partecipazione procedimentale, trattandosi di provvedimento vincolato, costituisce mera irregolarità e non comporta l'annullabilità dell'atto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una possibile questione definibile in rito, previo avviso alle parti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, sentite le parti.
Massime di principio
- L'ordinanza di sgombero prevista dall'art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, una volta divenuta definitiva la confisca del bene, ha natura vincolata e costituisce atto dovuto dell'ANBSC.
- La legittimazione a impugnare un ordine personale di liberazione di un immobile spetta al destinatario dell'ordine e, al più, ai soggetti che con lui occupano l'immobile; i titolari di diritti reali non sono lesi direttamente dall'ordine quando la lesione deriva dalla precedente confisca definitiva.
- Le contestazioni relative alla legittimità della confisca devono essere rivolte al giudice ordinario che ha adottato il provvedimento ablativo e non possono essere dedotte utilmente contro la successiva ordinanza amministrativa di sgombero.
- Gli errori materiali nell'identificazione catastale o l'erronea indicazione della sezione catastale, quando non incidono sull'individuazione sostanziale del bene, non determinano l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero.
- Per un'ordinanza di sgombero vincolata non è necessaria una motivazione puntuale; inoltre, l'omessa partecipazione procedimentale non comporta annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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