Sentenza n. 176/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della nota 1232/20 protocollo n. 82035/20 del 15/07/2020, notificata in data 16/07/2020, con la quale il Comune di Lecce ha ingiunto all’odierno ricorrente il pagamento della somma di € 7.523,78 a titolo di rimborso spese sostenute dall’amministrazione comunale di Lecce per l’avvio dei lavori coattivi di demolizione del manufatto sito in località “Pampoli” riportato in catasto al fg. 154 p.lle 163 e 165, nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento di € 7.523,78 per il rimborso delle spese sostenute dal Comune per l’avvio della demolizione coattiva di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale deducendo: 1) prescrizione del credito, assumendo che il termine decorresse dall’ordinanza di acquisizione gratuita del 2008; 2) nullità dell’atto per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso, in violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990; 3) eccesso di potere, arbitrarietà, irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune non avrebbe provato adeguatamente la spesa e avrebbe dovuto verificare previamente la definitiva insanabilità del manufatto, la permanenza dell’offensività dell’abuso, l’assetto urbanistico dell’area, la possibile inclusione dell’immobile nel PIRT e attendere la definizione dei giudizi sugli atti presupposti. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un’obbligazione di diritto privato, e nel merito ha documentato la spesa sostenuta.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, ritenendo decisivo il petitum sostanziale. La controversia non riguardava soltanto l’esistenza e l’ammontare del credito restitutorio, ma anche la legittimità dell’esercizio del potere autoritativo di demolizione, poiché il ricorrente contestava i presupposti dell’intervento repressivo e dell’acquisizione. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il motivo sulla prescrizione è infondato perché il diritto al rimborso è sorto ed è divenuto esercitabile solo con l’avvio dei lavori e il pagamento del primo acconto alla ditta, nel 2011; da tale momento decorre il termine ordinario decennale. È infondato anche il motivo sulla nullità: le ipotesi di nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative e l’omessa indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere, prescritta dall’art. 3, comma 4, l. 241/1990, costituisce mera irregolarità, rilevante eventualmente ai fini dell’errore scusabile e della tempestività del ricorso, non causa di invalidità dell’atto. È stato respinto anche il motivo relativo alla spesa e ai presupposti della demolizione: il Comune ha documentato sia la valutazione economica complessiva dei lavori sia il pagamento della prima rata, corrispondente alla somma richiesta. Inoltre, l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione erano stati impugnati senza successo e si erano consolidati; non sussisteva quindi l’obbligo di ulteriori verifiche sulla sanabilità del manufatto. In assenza di provvedimenti giudiziari sospensivi, l’esercizio del potere repressivo edilizio e gli atti conseguenti costituiscono attività vincolata e doverosa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia comprende, nel caso concreto, anche la controversia patrimoniale quando la pretesa di rimborso è direttamente collegata alla contestazione dell’esercizio di poteri autoritativi di demolizione.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il rimborso delle spese di demolizione coattiva, tale momento coincide con l’avvio dei lavori e il sostenimento della spesa da parte dell’amministrazione.
art. 2946 c.c.
Il credito restitutorio dell’amministrazione è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui la spesa è stata sostenuta e il diritto al rimborso è divenuto esercitabile.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
L’omessa indicazione nell’atto del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera irregolarità e non determina l’illegittimità o la nullità del provvedimento; può rilevare, eventualmente, ai fini dell’errore scusabile e della tempestività dell’impugnazione.
art. 21-septies l. 241/1990
E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato o negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Le ipotesi di nullità sono tassative e di stretta interpretazione; l’omessa clausola relativa ai termini e all’autorità del ricorso non rientra tra esse.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Una volta consolidati l’ordine di demolizione e l’acquisizione conseguente all’inottemperanza, e in assenza di sospensione giudiziale, l’amministrazione deve esercitare il potere repressivo e procedere agli atti conseguenti, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali sulla sanabilità dell’abuso.
Massime di principio
- La controversia sul rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per la demolizione coattiva di un abuso edilizio appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il ricorrente contesta anche i presupposti e la legittimità dell’esercizio del potere autoritativo di demolizione; il mero carattere patrimoniale della pretesa non è decisivo.
- Il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese di esecuzione in danno nasce, ed è esercitabile, quando l’amministrazione sostiene concretamente la spesa; da tale momento decorre il termine ordinario decennale di prescrizione, non dalla precedente adozione dell’ordine di demolizione o dell’atto di acquisizione.
- L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui proporre ricorso ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990 costituisce mera irregolarità e non determina la nullità né, di per sé, l’illegittimità dell’atto; può rilevare esclusivamente ai fini della valutazione dell’errore scusabile e della tempestività dell’impugnazione.
- Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo previste dall’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative e di stretta interpretazione; la violazione di un obbligo informativo relativo alle modalità di impugnazione non integra un vizio di nullità.
- Quando l’ordine di demolizione e il conseguente atto di acquisizione siano stati impugnati senza successo e si siano consolidati, l’amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori verifiche sulla sanabilità dell’abuso prima di avviare l’esecuzione; in assenza di sospensione giudiziale, l’attività repressiva prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è vincolata e doverosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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