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Sentenza

Sentenza n. 1681/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Val Padana di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) vengono assegnati fra gli obiettivi connessi al raggiungimento della quota variabile del budget ambulatoriale, gli obiettivi 3AMB “SISS - RICETTA DEM”, 4AMB “SISS - RICETTA DEM” e 10AMB “SISS – RICETTE DEM” (cfr. Tabella “OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE” di cui alla “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1).

Giustizia amministrativa202401778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e atti applicativi, inclusi la deliberazione dell’ATS Val Padana e il contratto sanitario per l’anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata operante sulla base di un contratto con l’ATS competente, ha chiesto l’annullamento delle disposizioni regionali di programmazione sanitaria relative ai criteri di assegnazione del budget per il 2024. In particolare, ha contestato la determinazione del budget di specialistica ambulatoriale in misura pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023, al netto delle rimodulazioni non storicizzabili, nonché la previsione di abbattimento dell’esubero di produzione rispetto al sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini di altre regioni. Sono stati inoltre impugnati gli atti applicativi e il contratto sottoscritto con riserva, nella parte in cui riproducevano o richiamavano tali disposizioni e assegnavano specifici obiettivi relativi all’utilizzo della ricetta dematerializzata ai fini della quota variabile del budget ambulatoriale. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

A seguito dell’avviso di fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte alla D.G.R. e agli atti applicativi. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base dell’avviso di fissazione del ricorso volto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell’epigrafe.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, dopo la fissazione della causa ai fini della verifica della permanenza dell’interesse, che è venuto meno l’interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito della controversia; la regolazione delle spese può essere effettuata in compensazione quando la causa è stata definita senza esame del merito e l’attività difensiva della parte resistente è stata limitata.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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