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Sentenza

Sentenza n. 11962/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento in parte qua, ove occorra, del Bando di Concorso prot. M_D GMIL REG2021 0200268 del 23.04.2021, e successivi atti integrativi e modificativi, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell''''Arma dei Carabinieri, • In parte qua, ove occorra, del Decreto Dirigenziale prot. M_D GMIL REG2021 0482055 del 02.11.2021 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive di merito del concorso (in particolare con la nomina di due Tenenti per la specialità investigazioni scientifiche – biologia), • Ove occorra, in parte qua, del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0261085 del 31 maggio 2021, integrato con i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2021 0445706 del 8 ottobre 2021, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso indetto con il sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200268 del 23 aprile 2021 • Ove occorra, della nota prot. 155/70-2020 U di prot. del 16 giugno 2021 del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, ricevuta in data 03/08/2023 in seguito a richiesta di accesso agli atti, • Ove occorra, della nota prot. 155/70-1-2020 U di prot. del 18/06/2021 del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, ricevuta in data 03/08/2023 in seguito a richiesta di accesso agli atti, • Ove occorra, della nota prot. 155/7-3-2020 U di prot. del 07/07/2021 del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, ricevuta in data 03/08/2023 in seguito a richiesta di accesso agli atti, • Ove occorra, della nota prot. 155/7-4-2020 U di prot. del 21/10/2021 del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, ricevuta in data 03/08/2023 in seguito a richiesta di accesso agli atti, • Ove occorra, della nota prot. 155/7-5-2020 U di prot. del 21/12/2021 del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, ricevuta in data 03/08/2023 in seguito a richiesta di accesso agli atti, • Ove occorra, della nota prot. 146/3-1-18-Cont. RTI.21 del 03/10/2021 del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, ricevuta in data 04/10/2023 in seguito a richiesta di accesso agli atti proposto dal ricorrente, • Nonché per l''annullamento di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali al provvedimento di estremi ignoti con i quali è stato devoluto il posto previsto per la specialità “medicina” in favore di quella “investigazioni scientifiche – fisica” ed è stata fatta scorrere la graduatoria dell''''intestato concorso in favore del Ten. Sig.ra Delinda Giunta, partecipante per la specialità “Investigazioni scientifiche – fisica”, sebbene avesse un punteggio minore di quello del ricorrente (in assoluto il più alto tra tutti gli idonei non vincitori nell''''ambito della graduatoria finale di merito).

Giustizia amministrativa202315144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di scorrimento della graduatoria e di devoluzione a un'altra specialità del posto vacante nella specialità medicina, con nomina di un'idonea della specialità investigazioni scientifiche - fisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già Maresciallo Capo in servizio presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche, aveva partecipato al concorso per titoli ed esami per la nomina di tredici Tenenti nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri. La procedura era articolata in diverse specialità, ciascuna con propri posti e una distinta graduatoria di vincitori e idonei. Il ricorrente, classificatosi terzo nella specialità investigazioni scientifiche - biologia, era risultato idoneo non vincitore per la disponibilità di due posti. A seguito della rinuncia del vincitore di un posto nella specialità medicina, in assenza di ulteriori idonei non vincitori in tale specialità, l'Amministrazione aveva destinato il posto alla specialità investigazioni scientifiche - fisica, procedendo allo scorrimento della relativa graduatoria in favore di una candidata idonea. Il ricorrente, sostenendo di avere il punteggio più alto tra tutti gli idonei non vincitori dell'intero concorso, ha impugnato il bando, la graduatoria, la nomina della commissione e gli atti presupposti e consequenziali, deducendo violazione della lex specialis, dell'art. 643, comma 3, d.lgs. 66/2010, difetto di istruttoria, difetto e illegittimità della motivazione, mancanza del presupposto, incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. La censura centrale consisteva nel sostenere che il posto vacante avrebbe dovuto essere attribuito alla specialità di appartenenza del primo classificato tra gli idonei non vincitori, individuato sulla base del punteggio assoluto, indipendentemente dalla specialità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa del ricorrente. Il concorso era strutturato in specialità diverse, con accertamento di professionalità e competenze differenti; di conseguenza, i punteggi conseguiti nelle singole specialità non erano comparabili e non potevano essere utilizzati per costruire un'unica graduatoria trasversale degli idonei. L'unica graduazione rilevante era quella interna alle singole specialità. Pertanto, il punteggio conseguito dal ricorrente nella specialità biologia non poteva automaticamente prevalere su quello della candidata nella specialità fisica. Né il bando né altra norma della lex concorsuale contemplavano la figura del primo classificato tra gli idonei a prescindere dalla specialità, né attribuivano a tale posizione un titolo per condizionare le successive scelte dell'Amministrazione. Il Collegio ha quindi ritenuto legittima la scelta del Comando di destinare il posto vacante alla specialità investigazioni scientifiche - fisica, ritenuta maggiormente bisognosa di alimentazione aggiuntiva. Tale scelta è stata ricondotta alla discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione, sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità, che non erano state dedotte in modo adeguato né risultavano dagli atti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 2 e 3, del bando di concorso

    La lex specialis non prevede una graduatoria unica degli idonei costruita sulla base dei punteggi conseguiti nelle diverse specialità, né riconosce una posizione di primazia assoluta al primo degli idonei indipendentemente dalla specialità.

  • art. 643, comma 3, d.lgs. 66/2010

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il testo non indica una specifica interpretazione autonoma da parte del giudice; il ricorso è stato comunque ritenuto infondato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata con riferimento al difetto e all'illegittimità della motivazione, ma il giudice non ha ravvisato vizi tali da incidere sulla legittimità della scelta amministrativa.

Massime di principio

  • Quando un concorso è articolato in specialità diverse, ciascuna caratterizzata da distinti posti, competenze e graduatorie, i punteggi conseguiti nelle diverse specialità non sono comparabili e non possono fondare una graduatoria unica trasversale degli idonei, salvo espressa previsione della lex specialis o della legge.
  • In un concorso organizzato per specialità, la posizione utile ai fini dello scorrimento si determina, in via ordinaria, all'interno della graduatoria della singola specialità; non esiste una posizione di primazia del primo idoneo dell'intero concorso se tale figura non è prevista dalla disciplina concorsuale.
  • Quando un posto non può essere coperto mediante lo scorrimento della graduatoria della specialità cui apparteneva, l'Amministrazione può destinare il posto a un'altra specialità, individuata sulla base delle esigenze organizzative e della maggiore necessità di alimentazione, nell'esercizio della propria discrezionalità organizzativa.
  • La scelta amministrativa di destinare un posto vacante a una diversa specialità è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'illogicità manifesta o macroscopica, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella organizzativa dell'Amministrazione in assenza di vizi evidenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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