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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20970/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Un originario attore aveva convenuto in giudizio i vicini occupanti di uno spiazzo di proprietà di un ente pubblico, oltre all'ente proprietario, chiedendo la reintegrazione nel possesso dell'area o comunque l'accertamento del diritto di passaggio sulla stessa, con rimozione degli ostacoli e risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto di transito sullo spazio aperto. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, limitando la reintegrazione al solo passaggio a piedi e con veicoli a due ruote, con ordine di lasciare libera una striscia di 120 cm. Gli eredi dell'originario attore hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il transito carrabile nonostante il garage del fondo dominante avesse fin dall'origine caratteristiche idonee all'accesso di automezzi e fosse stato in concreto utilizzato, anche se saltuariamente, per il ricovero di un'auto e di materiali ingombranti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, lamentando: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 324 e 346 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c., perché sarebbe stato già accertato che l'area era occupata dai loro beni e che il transito avveniva per concessione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte attribuito una servitù di passaggio con modalità diverse da quelle richieste in origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo decisivo l'accertamento che il garage del fondo dominante era sin dall'origine dotato di accesso carrabile e che il transito con veicoli era possibile solo attraverso lo spiazzo controverso. Ha affermato che, per le servitù discontinue come quella di passaggio, l'esercizio sporadico non esclude il possesso né consente di ridurne l'ampiezza quando lo stato dei luoghi riveli l'effettiva possibilità di esercizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1168 c.c. per contestare la qualificazione del possesso e del diritto di passaggio; la Corte ha valorizzato la relazione di fatto e la virtuale disponibilità del bene nei casi di servitù discontinua.

  • art. 1168 c.c.

    Invocato per la reintegrazione nel possesso; la Corte ha ritenuto decisivo lo stato dei luoghi e l'esistenza di opere idonee all'esercizio del passaggio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedotta motivazione apparente; motivo assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la compensazione delle spese; motivo assorbito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedotto giudicato interno; motivo assorbito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedotto giudicato interno su capi non riproposti; motivo assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di efficacia del giudicato; motivo assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per asserita ultrapetizione nella conformazione della servitù; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità poste a fondamento delle censure delle parti.

Massime di principio

  • Nelle servitù discontinue di passaggio, l'esercizio solo saltuario non esclude il possesso della servitù, se le opere e lo stato dei luoghi rivelano una stabile destinazione al transito.
  • Ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'ampiezza di una servitù di passaggio, è decisivo lo stato obiettivo dei luoghi e la presenza di segni o opere apparenti univocamente destinate all'esercizio del diritto, non la maggiore o minore frequenza d'uso.
  • Un portone o altra apertura carrabile possono costituire opere rilevanti anche se insistono sul fondo dominante o su fondo di terzi, purché il giudice accerti la loro univoca destinazione stabile all'esercizio della servitù.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito omette di valorizzare un elemento fattuale decisivo già emergente dagli accertamenti svolti, la statuizione sull'esistenza o sull'ampiezza della servitù può essere cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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