Sentenza del 07/10/2015 n. 2087 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sanzioni tributarie - Riscossione mediante cartella di pagamento - Mancata impugnazione della cartella - Termine di prescrizione applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento non impugnata, anche se definitiva, non è equiparabile a un provvedimento giurisdizionale e non determina la trasformazione del termine di prescrizione in quello decennale. Il diritto alla riscossione delle sanzioni resta soggetto al termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. La pretesa, pertanto, si prescrive decorso tale termine, salvo validi atti interruttivi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile a una cartella di pagamento emessa esclusivamente per la riscossione di sanzioni tributarie e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Si discute, in particolare, se la definitività della cartella comporti l'applicazione della prescrizione decennale prevista per l'actio iudicati oppure se resti applicabile il termine quinquennale specificamente previsto per le sanzioni tributarie.
Norme richiamate
Art. 20 del d.lgs. n. 472/1997
Prevede, in materia di sanzioni amministrative tributarie, il termine quinquennale di prescrizione. Tale termine continua ad applicarsi anche quando la sanzione sia stata iscritta a ruolo e la cartella non sia stata impugnata.
Actio iudicati e prescrizione decennale
La prescrizione decennale propria dei provvedimenti giudiziali definitivi non si applica automaticamente alle cartelle di pagamento non impugnate, poiché esse non hanno natura giurisdizionale.
Cass. SS.UU. n. 25790/2009
Richiamata come principio consolidato secondo cui la definitività della cartella non impugnata non comporta, di per sé, l'applicazione della prescrizione decennale dell'actio iudicati.
Cass. n. 11380/2012
Richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui il termine di prescrizione resta quello previsto dalla disciplina sostanziale del credito, anche in presenza di una cartella divenuta definitiva.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende la pretesa definitiva sotto il profilo della contestabilità, ma non modifica automaticamente la natura del credito né il relativo termine di prescrizione.
- Per le cartelle relative esclusivamente a sanzioni tributarie si applica, in linea generale, il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, non il termine decennale dell'actio iudicati.
- Per verificare se la pretesa sia prescritta occorre individuare la data di definitività della cartella e verificare l'eventuale notifica, entro cinque anni, di atti validamente interruttivi della prescrizione.
- La disciplina può essere diversa quando la cartella contiene anche tributi, interessi o altre somme soggette a termini differenti; in tal caso le singole componenti devono essere esaminate separatamente.
- La valutazione concreta richiede il controllo degli atti notificati, delle relative date e della loro idoneità a interrompere la prescrizione.
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