Sentenza del 06/03/2017 n. 910 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Attività istruttoria - Soggetto imprenditore - Costi sostenuti IRES/IRAP - Fatture passive IVA - Rileva - Volume affari - Costi sostenuti IRES/IRAP - Fatture passive IVA - Non rileva - Legittimità atto impositivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. La rilevanza dei costi ai fini IRES e IRAP non comporta automaticamente la loro piena regolarità o rilevanza ai fini IVA, poiché l'IVA segue regole proprie. L'Amministrazione finanziaria conserva quindi il potere di valutare autonomamente le operazioni e di rideterminare il volume d'affari ai fini IVA. Ne consegue la legittimità dell'atto impositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che il riconoscimento, ai fini IRES e IRAP, dei costi risultanti dalle fatture passive indicate nella dichiarazione IVA imponesse all'Amministrazione di riconoscere automaticamente anche la regolarità e rilevanza di tali fatture ai fini IVA, con conseguente determinazione del volume d'affari sulla stessa base.
Norme richiamate
Disciplina IRES
La quantificazione e il riconoscimento dei costi ai fini IRES possono fondarsi sulle risultanze documentali, comprese le fatture passive, ma tale riconoscimento opera esclusivamente nell'ambito dell'imposta sul reddito e non vincola automaticamente la valutazione ai fini IVA.
Disciplina IRAP
La rilevanza dei costi ai fini IRAP è autonoma rispetto alla disciplina IVA e non determina, da sola, il riconoscimento della regolarità delle fatture ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Disciplina IVA e determinazione del volume d'affari
Ai fini IVA valgono regole specifiche; l'Amministrazione può quindi verificare autonomamente l'effettività, la regolarità e la rilevanza delle operazioni e rideterminare il volume d'affari anche in modo diverso rispetto ai dati utilizzati per IRES e IRAP.
Massime di principio
- Il riconoscimento fiscale di un costo per un'imposta non comporta automaticamente il riconoscimento della stessa operazione per un'altra imposta.
- IRES, IRAP e IVA hanno presupposti, regole probatorie e finalità differenti; la valutazione deve essere svolta separatamente per ciascun tributo.
- La presenza di una fattura passiva o il suo utilizzo nella dichiarazione non garantisce, da sola, il diritto alla detrazione IVA né la piena rilevanza dell'operazione ai fini del volume d'affari.
- L'Amministrazione finanziaria può procedere a una rideterminazione autonoma della base imponibile o del volume d'affari IVA, purché motivi adeguatamente l'accertamento.
- In una situazione analoga, il contribuente deve dimostrare la regolarità e l'effettività dell'operazione specificamente secondo i requisiti richiesti dalla disciplina IVA, senza limitarsi a richiamare il riconoscimento del costo ai fini IRES o IRAP.
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