Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3432/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3856/2023, depositata in data 16.11.2023

Giustizia amministrativa202504943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3856/2023, relativa al rilascio della carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per sei anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il ricorrente ha inoltre preteso il riconoscimento di interessi sulle somme dovute. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese processuali liquidate dal giudice ordinario e distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta domanda al riguardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse eseguito alcun pagamento. La mancata contestazione ministeriale dell'esistenza e dell'entità del credito ha confermato l'inadempimento. Il Ministero è stato onerato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia previsto al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.

  • art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione

    Il valore della carta docente è nominale e non può essere maggiorato con interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni e non risulti effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
  • Quando l'amministrazione costituita non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, il giudice può accertare l'inadempimento sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare anticipatamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • Le somme riconosciute per la carta docente devono essere corrisposte al valore nominale previsto dalla disciplina istitutiva e non sono maggiorabili con interessi, anche se utilizzate nell'anno successivo a quello di erogazione.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è delimitato dalla domanda proposta: le spese processuali liquidate nel titolo e distratte in favore dei difensori non sono comprese se il ricorrente non ne ha chiesto l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.