Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32935/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Il proprietario di un'imbarcazione aveva affidato la gestione del proprio bene a una società mandataria, la quale aveva commissionato a una società terza lavori di manutenzione, trasformazione e miglioramento dell'unità. Ritenendo che tali opere fossero state eseguite in modo inesatto, il proprietario aveva chiesto il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti dell'appaltatrice, mentre in appello la Corte territoriale aveva escluso la proponibilità della pretesa contro la società appaltatrice e aveva ritenuto che il danno derivante dall'inesatto adempimento dovesse essere fatto valere, semmai, nei confronti della società mandataria, unica parte del rapporto obbligatorio con il proprietario. Con il ricorso per cassazione il proprietario denunciava: 1) violazione degli artt. 2043 c.c. e 1362 ss. c.c., sostenendo che la domanda verso l'appaltatrice dovesse essere qualificata come azione aquiliana per danno al proprio patrimonio; 2) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e 2909 c.c., contestando la ricostruzione del perimetro dell'appello e del giudicato interno; 3) violazione degli artt. 100 e 113 c.p.c., censurando il riconoscimento dell'interesse ad impugnare della società appaltatrice; 4) violazione degli artt. 112 c.p.c., 6 CEDU e 111 Cost., lamentando che la decisione lasciasse senza tutela un danno certo e imputato esclusivamente all'appaltatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto che la domanda originaria fosse, nella sostanza, volta a ottenere il risarcimento del danno da mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione di manutenzione, cioè tutela dell'interesse contrattuale, e non il ristoro di un autonomo danno aquiliano alla cosa. Ha inoltre osservato che il proprietario non aveva adeguatamente allegato fatti costitutivi di una diversa responsabilità extracontrattuale e che, in ogni caso, il danno derivante dall'inadempimento doveva essere fatto valere nei confronti della società mandataria, con cui esisteva il rapporto di gestione e mandato, mentre il mandante non era legittimato ad agire direttamente contro l'appaltatrice per l'inadempimento contrattuale da questa commesso verso la mandataria. La Corte ha anche rilevato che la domanda verso la mandataria era stata rigettata in primo grado e che tale statuizione non era stata impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibili le pretese del proprietario nei confronti della società appaltatrice e aveva condannato il ricorrente a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come pretesa di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, non proponibile direttamente dal proprietario contro l'appaltatrice in assenza di un rapporto obbligatorio tra loro, e ha escluso che il ricorrente avesse allegato fatti idonei a fondare una autonoma azione extracontrattuale per danno alla cosa. È stata inoltre confermata la sussistenza dell'interesse della società appaltatrice a impugnare e la correttezza della ricostruzione del giudicato interno. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede l'allegazione di un danno ingiusto autonomo e di fatti costitutivi diversi dal mero inadempimento di un'obbligazione contrattuale; non può essere usata per far valere, solo nominalmente, un danno da mancato adempimento verso un soggetto non obbligato nei confronti dell'attore.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione della domanda va effettuata sulla base del contenuto sostanziale degli atti processuali; tuttavia nel ricorso per cassazione occorre una puntuale riproduzione degli atti rilevanti per consentire il controllo della Corte.

  • art. 1367 c.c.

    È evocato dal ricorrente nel quadro dell'interpretazione degli atti processuali, ma la Corte ne esclude la decisività ai fini della qualificazione della domanda.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve esporre in modo sufficientemente chiaro i fatti di causa e le ragioni della censura; la mancanza di un'esposizione adeguata rende le doglianze inammissibili o comunque non scrutinabili.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare e riprodurre il contenuto degli atti processuali rilevanti, specie quando si contesta l'interpretazione della domanda o dell'appello.

  • art. 1228 c.c.

    Il debitore risponde dell'opera dell'ausiliario di cui si avvale nell'adempimento: il committente/mandante può far valere il danno da inesatto adempimento verso il proprio contraente, che risponde anche dell'attività del terzo incaricato.

  • art. 1705, comma 2, c.c.

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l'azione diretta del mandante nei confronti del terzo non è ammissibile per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione d'appello non è viziata da ultrapetizione o omissione di pronuncia, poiché si è limitata a qualificare correttamente la domanda proposta e a valutarne l'ammissibilità.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura non coglie la ratio decidendi, poiché la questione non era di applicazione del diritto in astratto ma di corretta individuazione del tipo di tutela azionata.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare della società appaltatrice è stato riconosciuto perché la sentenza di primo grado l'aveva condannata al risarcimento in favore dell'attore, sicché la soccombenza era concreta e attuale.

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione in appello di domande o eccezioni assorbite o rigettate rileva ai fini dell'assetto del giudizio di secondo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Si richiama il giudicato interno formatosi sulle statuizioni di primo grado non impugnate.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di una domanda, non è sufficiente mutarne il nomen iuris: occorre che dagli atti risultino fatti costitutivi diversi e coerenti con il diverso titolo di responsabilità invocato.
  • Il danno risarcibile da responsabilità contrattuale e quello da responsabilità aquiliana non coincidono: nel primo caso rileva l'interesse all'esatto adempimento della prestazione; nel secondo il pregiudizio subito da un bene o diritto leso al di fuori del rapporto obbligatorio.
  • Il mandante può agire direttamente contro il terzo solo nei limiti e nei casi espressamente ammessi dall'ordinamento; non può, in via ordinaria, agire in responsabilità extracontrattuale contro il terzo per far valere un semplice inadempimento del rapporto che lo lega al proprio mandatario.
  • In presenza di un debitore che si avvale di ausiliari, la responsabilità per l'inesatto adempimento ricade sul debitore verso il creditore; il fatto dell'ausiliario non trasforma automaticamente la pretesa del creditore in azione diretta contro il terzo.
  • Nel giudizio di cassazione, la critica alla qualificazione della domanda o alla ricostruzione del perimetro dell'appello richiede una puntuale riproduzione degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile o non verificabile.
  • L'interesse ad impugnare sussiste ogni volta che la sentenza di primo grado abbia arrecato una concreta soccombenza alla parte, anche se la parte contesta soprattutto il titolo giuridico della condanna.
  • Se una domanda viene rigettata in primo grado e non viene impugnata, la relativa statuizione si consolida e può incidere decisivamente sulla sorte delle altre domande o azioni collegate.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.