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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della delibera/Estratto verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 16 maggio 2022; - della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di (OMCeO Torino) Torino del 14.06.22, contenente l'apertura dell'Assemblea; - della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 14.06.22, contenente la votazione; - della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 14.06.22, contenente l'esito della votazione assembleare; nonché delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi, cogniti e non, con quello in oggetto e col relativo procedimento, nessuno escluso o eccettuato, e per ogni derivante statuizione.

Giustizia amministrativa202200931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere ed estratti dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine provinciale di Torino del 16 maggio e del 14 giugno 2022, concernenti l'apertura, lo svolgimento e l'esito della votazione assembleare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, le delibere e gli estratti dei verbali relativi a una riunione del Consiglio dell'Ordine e all'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Torino, nonché gli atti presupposti, antecedenti e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Si sono costituiti gli Ordini provinciali resistenti; il Consiglio dell'Ordine e la Federazione nazionale non si sono costituiti. Tre ulteriori soggetti sono intervenuti ad adiuvandum.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento nel merito. Ritenuta l'opportunità, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, di acquisire gli elementi necessari alla decisione, ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione. L'Ordine deve depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere. L'ordinanza richiama gli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché l'art. 1 e l'art. 2, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell'ordine di deposito e degli adempimenti a carico dell'amministrazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Individuato quale base normativa per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione, nell’esercizio dei poteri istruttori, il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ulteriori chiarimenti o documenti utili alla decisione, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l’adempimento.
  • L’esercizio dei poteri istruttori può essere disposto anche per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in attuazione dei principi che governano il processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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