Sentenza n. 5178/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento del decreto del 15 settembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato in ragione di una condanna per ricettazione continuata e commercio di prodotti con segni falsi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, inadeguatezza della motivazione e carenza di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe considerato l'unicità e la risalenza del reato, le attuali condizioni lavorative e familiari e l'integrazione nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implichi un'ampia discrezionalità amministrativa, esercitata nella valutazione dell'effettivo e definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale. In tale valutazione possono assumere rilievo la conoscenza e l'osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, l'integrazione sociale, l'assenza di precedenti penali e le condizioni economiche e patrimoniali. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica né irragionevole la valutazione ministeriale: il reato ricadeva nel decennio anteriore alla presentazione dell'istanza, considerato quale periodo di osservazione per la verifica dell'irreprensibilità della condotta, e poteva quindi essere valutato nonostante la sua risalenza. Anche un unico fatto di reato è stato reputato idoneo a incidere sul giudizio di irreprensibilità e affidabilità, ove adeguatamente motivato. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione del diniego, non limitata al richiamo della condanna ma estesa alla valutazione dell'inaffidabilità del richiedente. Le generiche osservazioni presentate nel procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, relative all'inserimento sociale e al lavoro di venditore ambulante, non erano corredate da elementi di prova e non facevano riferimento alle condizioni familiari, sicché non imponevano una diversa decisione. È stata lasciata ferma la facoltà di reiterare l'istanza di cittadinanza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale e della sua irreprensibilità e affidabilità.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, comprensiva non soltanto del richiamo alla condanna penale ma anche della valutazione di inaffidabilità del richiedente.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni del privato nel procedimento non giustificano una diversa decisione quando siano generiche, non documentate e non rappresentino compiutamente gli elementi personali rilevanti.
artt. 81, 648 e 474 c.p.
La condanna per ricettazione continuata e commercio di prodotti con segni falsi è stata considerata elemento idoneo a incidere sul giudizio di irreprensibilità e affidabilità richiesto per la naturalizzazione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, nell'ambito del quale l'Amministrazione deve valutare l'effettivo e definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale, considerando anche il rispetto delle regole giuridiche e l'affidabilità personale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, il decennio anteriore alla presentazione dell'istanza costituisce un periodo di osservazione rilevante per la verifica dell'irreprensibilità della condotta; i fatti penalmente rilevanti commessi in tale arco temporale possono essere valutati anche se non recentissimi.
- Anche un unico reato può giustificare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione quando, in base a una motivazione adeguata, sia ritenuto idoneo a compromettere il giudizio di irreprensibilità e affidabilità del richiedente.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione sulla sussistenza dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente, salvo che la decisione amministrativa risulti manifestamente illogica o irragionevole.
- Le osservazioni rese ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 devono prospettare e, ove necessario, documentare concretamente gli elementi personali rilevanti; mere affermazioni generiche sull'inserimento sociale o sull'attività lavorativa non impongono all'Amministrazione una diversa decisione.
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