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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08082/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non rientra tra quelli proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., ossia la mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che, in materia di patteggiamento, limita i motivi di ricorso per cassazione alle sole ipotesi tassativamente previste.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per lamentare la mancata verifica delle cause di proscioglimento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è la norma che limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; fuori da tali casi il ricorso è inammissibile

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    elenca in modo tassativo i soli motivi ammessi nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata verifica di cause di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso contro il patteggiamento, poiché non rientra nel catalogo chiuso dei motivi consentiti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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