Sentenza n. 18/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; dell'invito di cui all' art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021; del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19; della Circolare Ministero della Difesa, n. 0537805 del 13 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad essa correlati; della Circolare/Direttiva Stato Maggiore della Difesa, n. 0228670 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati; del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021; del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221; del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1; nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e contestuale sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nonché circolari e direttive ministeriali attuative
Esito
Favorevole al ricorrente (militari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui, ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, è stata disposta la loro immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, con conservazione del rapporto di lavoro ma senza retribuzione, compensi o emolumenti e con mancata utilità del periodo ai fini pensionistici. Il ricorso collettivo, proposto da sedici militari dei diversi corpi delle Forze armate, ha dedotto: l'illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 77, 1, 2, 3, 4, 32 e 36 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; il contrasto con gli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 8 CEDU; l'asserita inidoneità e pericolosità del vaccino e la natura condizionata del consenso informato; la discriminatorietà della misura e l'idoneità alternativa dei tamponi; la violazione del Codice dell'ordinamento militare, per avere introdotto una nuova forma di sospensione assimilabile a una sanzione di stato e priva delle garanzie economiche previste per le sospensioni disciplinari o penali; l'omessa previsione della ricollocazione in mansioni diverse, del lavoro agile o dell'accesso al luogo di lavoro previa effettuazione di tamponi; il contrasto con gli artt. 7 e 24 del Codice della protezione civile e ulteriori profili di irragionevolezza relativi ai soggetti provenienti dall'estero. È stata inoltre chiesta la corresponsione degli emolumenti non percepiti e il risarcimento dei danni. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo per identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto di interessi, e ha respinto l'istanza istruttoria perché la documentazione in atti era sufficiente.
La decisione
Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa conseguisse direttamente ex lege all'accertamento dell'inadempimento vaccinale, senza margini di discrezionalità amministrativa. Ha giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, 185 e 186 del 2023 e 188 del 2024: l'obbligo vaccinale per categorie predeterminate è stato ritenuto idoneo, proporzionato e ragionevole rispetto alla tutela della salute collettiva; la sospensione senza retribuzione è stata considerata coerente con il venir meno temporaneo della prestazione lavorativa e con il principio di corrispettività; l'assenza dal servizio, le mansioni concretamente svolte e la possibilità di ricollocazione non costituiscono cause esonerative, salvo le ipotesi di esenzione sanitaria espressamente previste. Il giudice ha escluso anche il contrasto con il diritto europeo e con l'art. 8 CEDU, nonché la violazione del Codice dell'ordinamento militare, ritenendo prevalente la disciplina speciale emergenziale rispetto alla normativa generale militare. Ha respinto gli ulteriori motivi relativi al Codice della protezione civile e alla disparità di trattamento. Ha invece accolto la censura concernente la mancata utilità del periodo di sospensione ai fini pensionistici: l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, quale disciplina speciale, limita le conseguenze dell'inadempimento alla sospensione dal lavoro e alla mancata percezione della retribuzione o degli altri compensi; non consente ulteriori effetti pregiudizievoli, tra cui il mancato computo pensionistico del periodo di sospensione. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati limitatamente a tale effetto. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati; l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento vaccinale e non implica valutazioni discrezionali dell'amministrazione; la disciplina speciale limita le conseguenze alla sospensione lavorativa e alla mancata percezione della retribuzione e degli altri compensi, non consentendo il mancato computo del periodo ai fini pensionistici.
art. 32 Cost.
L'obbligo vaccinale può essere imposto se diretto anche alla tutela della salute collettiva, se non incide negativamente sulla salute dell'obbligato oltre conseguenze temporanee e tollerabili e se è prevista un'equa indennità per eventuali danni ulteriori; la disciplina esaminata è stata ritenuta conforme a tali condizioni.
art. 77 Cost.
La situazione emergenziale e le condizioni epidemiologiche possono giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza per introdurre o estendere l'obbligo vaccinale.
artt. 2, 3, 4, 32 e 36 Cost.
Il bilanciamento legislativo tra autodeterminazione individuale, diritto al lavoro e tutela della salute collettiva è stato ritenuto non irragionevole né sproporzionato; il diritto al lavoro non implica il diritto di svolgere attività che costituisca fattore di rischio per la salute pubblica.
artt. 3, 21 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Non risultano violati dai provvedimenti di sospensione, poiché la disciplina vaccinale persegue finalità di tutela della salute pubblica ed è stata ritenuta proporzionata.
art. 8 CEDU
La disposizione non impedisce l'imposizione di un obbligo vaccinale quando giustificato da esigenze impellenti di tutela della salute pubblica e individuale e la sospensione sia proporzionata.
artt. 858, 885, 893, 914-917 e 1357 d.lgs. 66/2010
Le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, aventi portata generale rispetto alla disciplina emergenziale speciale, non impediscono l'introduzione di una autonoma sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi.
artt. 2087 c.c., 18, 20 e 279 d.lgs. 81/2008
La sospensione del lavoratore non vaccinato è coerente con gli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro e con gli obblighi di prevenzione e controllo gravanti sui lavoratori.
Massime di principio
- L'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto per una categoria professionale determina automaticamente la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza necessità di una valutazione discrezionale dell'amministrazione e senza configurare una sanzione disciplinare.
- Quando la legge individua l'appartenenza a una determinata categoria professionale quale presupposto dell'obbligo vaccinale, l'obbligo non dipende dalle mansioni concretamente svolte, dall'effettiva presenza sul luogo di lavoro, dall'assenza temporanea dal servizio o dalla possibilità di ricollocazione in mansioni diverse, salvo le esenzioni sanitarie espressamente previste.
- L'obbligo vaccinale imposto per categorie predeterminate di lavoratori può essere conforme agli artt. 2, 3 e 32 Cost. quando sia diretto anche alla tutela della salute collettiva, fondato su valutazioni scientifiche attendibili, proporzionato alla finalità perseguita e temporalmente correlato all'emergenza epidemiologica; il diritto al lavoro non comporta il diritto di svolgere attività incompatibili con la tutela della salute pubblica.
- La disciplina speciale che collega all'inadempimento vaccinale la sospensione dal lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione deve essere interpretata restrittivamente: in assenza di un'espressa previsione legislativa, non possono derivarne ulteriori conseguenze pregiudizievoli, come il mancato computo del periodo di sospensione ai fini pensionistici.
- Una disciplina emergenziale speciale posta da una fonte primaria successiva può introdurre una autonoma ipotesi di sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi, senza essere limitata dalle diverse ipotesi di sospensione previste dalla normativa generale sull'ordinamento militare.
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