Cassazione Civile, Ordinanza n. 26043/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione alla stima proposta da una proprietaria di terreni espropriati nell'ambito degli interventi urgenti successivi al sisma dell'Abruzzo del 2009. I fondi, siti in località Sant'Elia e inizialmente considerati edificabili, erano stati oggetto di quattro decreti di esproprio, con liquidazione di un'indennità complessiva comprensiva dell'occupazione legittima. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo corretto il calcolo dell'indennità sulla base dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 39/2009, cioè con riferimento alle destinazioni urbanistiche anteriori al 6 aprile 2009, e aveva liquidato anche le spese a favore del Comune e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione. In Cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 39/2009, sostenendo che il riferimento al 6 aprile 2009 non potesse valere per espropri e occupazioni avvenuti dopo la conversione del decreto e che dovesse contare il valore edificatorio successivo; (2) violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 327/2001, perché l'indennità per occupazione legittima era stata calcolata per 41 mesi invece che per l'intero periodo di 71 mesi; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, perché l'Ufficio speciale per la ricostruzione sarebbe stato un mero destinatario della notifica e non una vera parte sostanziale, con conseguente illegittimità della sua condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'art. 2, comma 6, D.L. n. 39/2009 stabilisca in modo inequivoco il criterio di riferimento alla data del sisma per la determinazione dell'indennità, senza porre un problema di successione di leggi nel tempo, ma solo di fissazione di un parametro cronologico di valutazione. Ha invece accolto il secondo motivo, riqualificandolo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la sentenza impugnata conteneva un'incoerenza manifesta tra la durata dell'occupazione indicata nei fatti (dal 14 maggio 2009 al 5 maggio 2015) e il numero di mesi considerato ai fini dell'indennità. Tale errore era decisivo in quanto l'art. 50 d.P.R. n. 327/2001 impone di corrispondere una indennità annuale pari a un dodicesimo di quanto spettante per l'esproprio, calcolata sull'intero periodo di occupazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 327/2001
Richiamato quale disciplina generale della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; la Corte lo ritiene coerente con il criterio speciale che fissa il riferimento alla data del sisma per evitare locupletazioni derivanti da mutamenti urbanistici successivi.
art. 2, comma 6, D.L. n. 39/2009
"tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009"
La disposizione è interpretata come criterio testuale inequivoco che aggancia la stima al quadro urbanistico esistente prima del sisma, senza problemi di retroattività, ma come semplice parametro cronologico di valutazione.
L. n. 77/2009
La legge di conversione viene richiamata come fonte che conferma il riferimento alla data del sisma per la liquidazione dell'indennità.
art. 50 d.P.R. n. 327/2001
"una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area"
L'indennità per occupazione legittima deve essere calcolata sull'intero periodo compreso tra immissione in possesso e decreto di esproprio; l'errore sulla durata del periodo occupato determina un vizio decisivo della motivazione e del quantum.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per i primi e terzi motivi di ricorso come vizio di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte riqualifica il secondo motivo come omesso esame di un fatto storico decisivo, rilevando che l'erronea rubrica del motivo non impedisce la corretta qualificazione giuridica della censura.
art. 380-bis c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in Adunanza camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Cita il deposito della memoria da parte della ricorrente.
art. 91 c.p.c.
Evocato in relazione alla censura sulle spese di lite, poi dichiarata assorbita.
art. 83 c.p.c.
Richiamato quanto alla procura conferita ai difensori del Comune.
art. 6 d.lgs. n. 267/2000
È coordinato con l'art. 50 T.U.E.L.; lo statuto comunale può prevedere modalità particolari di rappresentanza in giudizio.
art. 50 d.lgs. n. 267/2000
La rappresentanza del Comune spetta ex lege al Sindaco; in mancanza di previsioni statutarie diverse, la procura del Sindaco basta per la valida costituzione in giudizio.
art. 16-sexies D.L. n. 90/2014
Richiamato per i domicili digitali indicati dai difensori.
Massime di principio
- Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per aree coinvolte in interventi emergenziali conseguenti a eventi sismici, il criterio legale che fa riferimento alla data del sisma va inteso come parametro di valutazione del bene anteriore all'evento, non come norma retroattiva.
- Quando la legge speciale richiama lo stato urbanistico antecedente all'evento sismico, il sopravvenuto mutamento di destinazione impressa dagli organi della ricostruzione non può incidere in modo da determinare indebite maggiorazioni indennitarie.
- Nel ricorso per cassazione l'erronea indicazione del vizio o della norma violata non comporta inammissibilità se dalla sostanza della censura è possibile ricavare il reale vizio denunciato.
- La durata dell'occupazione legittima costituisce fatto decisivo ai fini della quantificazione dell'indennità: se la sentenza indica un periodo temporalmente incoerente con le date risultanti dagli atti, sussiste omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'indennità per occupazione legittima deve essere calcolata sull'intero arco temporale compreso tra immissione in possesso e decreto di esproprio, poiché solo tale periodo rileva per la misura prevista dalla disciplina espropriativa.
- Per la valida costituzione in giudizio di un Comune, in assenza di speciali previsioni statutarie, è sufficiente la procura conferita dal Sindaco; la deliberazione della Giunta non è di regola requisito esterno di validità della difesa.
- La censura relativa alle spese segue l'esito del merito e può restare assorbita quando il ricorso sia accolto su un motivo decisivo che imponga la cassazione con rinvio.
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