Corte di giustizia, Ordinanza C-420/21
Order of the Court (Eighth Chamber) of 29 April 2022. — Valvis Holding SA v Sun Stars & Sons Pte Ltd and European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – EU trade mark – Appeal brought by a party which was not unsuccessful in its submissions at first instance – Appeal manifestly inadmissible. — Case C-420/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile l’impugnazione proposta da Valvis Holding SA contro la sentenza del Tribunale in una controversia in materia di marchio dell’Unione europea. Dopo una rettifica della sentenza impugnata, Valvis Holding non risultava più soccombente nel giudizio di primo grado e l’appello si limitava a contestare alcuni motivi, senza chiedere l’annullamento del dispositivo. La Corte ha quindi applicato l’articolo 56 dello Statuto e l’articolo 181 del regolamento di procedura, chiudendo il procedimento con condanna della ricorrente alle proprie spese.
Impugnazione inammissibile proposta da un interveniente che, dopo rettifica della sentenza del Tribunale, non era risultato soccombente nel merito e contestava solo i motivi della decisione.
La questione giuridica
Se un interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale possa proporre impugnazione quando, a seguito di ordinanza di rettifica della sentenza impugnata, non è più soccombente su alcuna domanda e l’impugnazione mira soltanto a censurare alcuni motivi della motivazione senza chiedere l’annullamento, anche parziale, del dispositivo.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte, l’impugnazione può essere proposta solo dalla parte che sia rimasta soccombente, in tutto o in parte, dinanzi al Tribunale; un interveniente diverso da Stati membri e istituzioni dell’Unione può inoltre impugnare solo se la decisione del Tribunale lo riguarda direttamente. Se, a seguito di ordinanza di rettifica, il Tribunale ha infine accolto tutte le conclusioni dell’interveniente, quest’ultimo non è legittimato a impugnare. È inoltre inammissibile un’impugnazione che non mira all’annullamento, nemmeno parziale, del dispositivo della sentenza impugnata ma solo alla modifica della sua motivazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 173, paragrafi 1-3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione manifestamente irricevibile in materia di marchio dell’Unione europea
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, in un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale resa in una controversia relativa a un’opposizione dinanzi a EUIPO su un marchio dell’Unione europea tridimensionale. Il punto decisivo riguarda la legittimazione a proporre appello e il requisito della soccombenza effettiva nel giudizio di primo grado.
Parti e contesto del procedimento
L’impugnante è Valvis Holding SA, società con sede a Bucarest, intervenuta nel giudizio davanti al Tribunale. La controparte è Sun Stars & Sons Pte Ltd, ricorrente in primo grado dinanzi al Tribunale e opponente nel procedimento amministrativo dinanzi a EUIPO; quest’ultimo era convenuto in primo grado. La vicenda trae origine da una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea consistente in una bottiglia trasparente tridimensionale con elementi denominativi su un’etichetta verticale.
Fatti rilevanti e svolgimento del procedimento amministrativo
Valvis Holding aveva depositato la domanda di marchio il 5 gennaio 2016. Sun Stars & Sons aveva presentato opposizione il 31 maggio 2016 fondandola, tra l’altro, su un marchio UE tridimensionale anteriore relativo alla forma di una bottiglia e su un marchio sloveno tridimensionale anteriore. L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione per assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La quarta commissione di ricorso di EUIPO aveva poi confermato tale esito.
Giudizio dinanzi al Tribunale e rettifica della sentenza
Sun Stars & Sons aveva impugnato la decisione di EUIPO dinanzi al Tribunale, deducendo due motivi: un errore nella valutazione della prova dell’uso effettivo del marchio sloveno anteriore e la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale aveva respinto il secondo motivo e, ritenendo superfluo esaminare il primo, aveva respinto integralmente il ricorso. Successivamente, con ordinanza di rettifica del 23 settembre 2021, il Tribunale ha corretto il dispositivo quanto alle spese, ponendole a carico di Sun Stars & Sons e non di Valvis Holding. Dopo tale rettifica, la Corte ha chiesto a Valvis Holding se intendesse mantenere l’impugnazione; la ricorrente ha rinunciato al terzo motivo relativo alle spese, ma ha mantenuto i primi due motivi.
Questioni giuridiche esaminate dalla Corte
La questione centrale era se Valvis Holding, quale interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale, fosse legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, dopo che la rettifica aveva eliminato ogni sua soccombenza nel dispositivo. La Corte ha inoltre verificato se un’impugnazione diretta soltanto contro alcuni motivi della sentenza, e non contro il suo dispositivo, fosse ammissibile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, secondo l’articolo 56 dello Statuto, l’impugnazione può essere proposta dalla parte che sia rimasta soccombente, in tutto o in parte, dinanzi al Tribunale; per gli intervenienti diversi da Stati membri e istituzioni dell’Unione, è richiesto anche che la decisione li riguardi direttamente. Nel caso di specie, Valvis Holding aveva qualità di interveniente e doveva quindi soddisfare entrambe le condizioni cumulative.
La Corte osserva che, a seguito dell’ordinanza di rettifica, il Tribunale aveva in definitiva accolto tutte le conclusioni di Valvis Holding. Ne consegue che la società non era più una parte soccombente e, pertanto, mancava il primo requisito di ammissibilità dell’impugnazione. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui è irricevibile un’impugnazione che non mira a rimettere in discussione il dispositivo della sentenza impugnata, ma solo taluni suoi motivi. Nel caso concreto, l’impugnazione di Valvis Holding tendeva unicamente a contestare la valutazione di alcuni elementi di prova, la ripartizione dell’onere della prova, il rispetto dei diritti della difesa e, originariamente, le spese, senza più chiedere l’annullamento, neppure parziale, della sentenza del Tribunale.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’impugnazione è manifestamente irricevibile. Poiché l’ordinanza chiude il procedimento prima della notifica alla parte resistente in appello, viene deciso che Valvis Holding sopporterà le proprie spese.
Principio desumibile dalla pronuncia
La legittimazione all’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto presuppone una vera soccombenza nel dispositivo della sentenza del Tribunale; un interveniente che, dopo rettifica, risulti vittorioso su tutte le sue conclusioni non può proporre appello. Inoltre, non è ammissibile un’impugnazione che miri solo a correggere la motivazione della sentenza senza incidere sul suo dispositivo.
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