Cassazione Civile, Ordinanza n. 01837/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da una sanzione disciplinare irrogata a una dipendente in servizio presso un consolato estero, accusata di avere emesso otto assegni bancari senza la necessaria delega e di avere poi sollecitato una collega a predisporre atti retrodatati e a consentire il pagamento degli assegni. La Corte d'appello aveva già ridotto la sanzione da sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 15 giorni a multa di 4 ore, ritenendo non provati alcuni degli addebiti più gravi ma comunque integrata una condotta disciplinarmente rilevante. Nel ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul procedimento disciplinare e del codice di rito: ha sostenuto che il termine di 120 giorni per concludere il procedimento non era rispettato perché occorreva considerare non solo la data di formazione del decreto sanzionatorio, ma anche il successivo visto dell'ufficio centrale di bilancio; ha inoltre censurato le modalità di comunicazione degli atti disciplinari e una presunta violazione della riservatezza; con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, oltre alla sussunzione della condotta nelle norme del CCNL richiamate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, ma ha escluso la fondatezza delle censure perché formulate in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, e perché volte sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito. In particolare, ha ribadito che, ai fini del termine di decadenza del procedimento disciplinare ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001, rileva la data di adozione della sanzione e non il successivo perfezionamento dell'efficacia con il visto di altro ufficio; ha inoltre affermato che la violazione delle forme di comunicazione non comporta nullità se non incide in modo irreparabile sul diritto di difesa. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato i fatti decisivi e che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava solo a una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001
Il procedimento disciplinare si considera concluso con l'adozione della sanzione da parte dell'ufficio procedente; per il rispetto del termine di decadenza non rileva il successivo visto di altro ufficio. Le modalità di comunicazione previste dal comma 5 hanno funzione di tutela del diritto di difesa e la loro violazione non comporta invalidità della sanzione se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di portare l'incolpato a conoscenza degli addebiti e non vi è compromissione irreparabile della difesa.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando espone, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione; non occorre l'esame espresso di ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata.
art. 360 c.p.c.
È inammissibile la commistione, nello stesso motivo, tra doglianze di violazione di legge e censure di fatto o motivazionali non chiaramente separabili.
art. 360-bis c.p.c.
È inammissibile il ricorso che contrasta con un orientamento consolidato della Corte senza addurre argomenti idonei a mutarlo; è altresì inammissibile la censura di vizio motivazionale che non denunci un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso è tempestivo se proposto entro il termine semestrale, tenendo conto delle sospensioni emergenziali richiamate dalla Corte.
art. 83 d.l. n. 18/2020
È richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
È richiamato per la proroga della sospensione dei termini processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello aveva esercitato il potere di rideterminare la sanzione disciplinare in misura proporzionata alla gravità dei fatti.
art. 13 CCNL Comparto Ministeri
comma 4; comma 5, lett. f); comma 6, lett. e)
La Corte d'appello ha ritenuto integrati i soli illeciti disciplinari del comma 4, escludendo le fattispecie più gravi di cui al comma 5 e comma 6; la Cassazione non entra nel merito della sussunzione per difetto di ammissibilità delle censure.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ravvisa una violazione utile a scalfire la ricostruzione di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente volta a contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la censura è stata ricondotta a una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in cassazione.
art. 142 d.P.R. n. 18/1967
Richiamato dalla ricorrente in relazione al servizio all'estero e alla delega di firma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che mescoli, senza netta distinzione, violazione di legge, vizi motivazionali e contestazioni in fatto, demandando alla Corte il compito di ricondurre d'ufficio le singole doglianze ai diversi paradigmi dell'art. 360 c.p.c.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è invece sindacabile la mera insufficienza della motivazione né il cattivo apprezzamento delle prove.
- Ai fini del termine di decadenza del procedimento disciplinare pubblico, rileva la data di adozione della sanzione da parte dell'organo competente, non il successivo perfezionamento formale o l'apposizione di visti di uffici diversi.
- La violazione delle modalità legali di comunicazione degli atti disciplinari non determina automaticamente nullità o decadenza, essendo necessario che dal vizio sia derivata una concreta e irreparabile compressione del diritto di difesa.
- La deduzione formale di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e una nuova valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di legittimità.
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