Sentenza del 14/09/2016 n. 18016 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.N. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sostenendo la violazione dell'art. 16 della legge n. 289/2002 e l'insufficiente motivazione. In particolare, ha contestato il diniego della definizione automatica per gli anni d'imposta dal 1998 al 2001, deducendo che gli importi versati erano inferiori al dovuto e che la dichiarazione integrativa era stata compilata in modo incompleto per un errore scusabile, dovuto alla difficoltà di interpretazione e applicazione della disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289/2002 si perfeziona esclusivamente mediante il versamento degli importi dovuti per ciascun periodo d'imposta e che la possibilità di regolarizzare il pagamento per errore scusabile, prevista dall'art. 16, comma 9, non è applicabile a questa diversa procedura. L'errore non è stato ritenuto scusabile, poiché riguardava la complessità dei calcoli e non un'oggettiva difficoltà di conoscenza o interpretazione della norma; inoltre, il contribuente aveva già effettuato correttamente il calcolo per un'altra annualità e avrebbe potuto avvalersi di un consulente. La Corte ha inoltre ribadito che le norme sui condoni sono eccezionali e di stretta interpretazione, non integrabili mediante analogia o attraverso disposizioni previste per altre forme di definizione. Non sono state liquidate le spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La definizione automatica si perfeziona "con il versamento per ciascun periodo d'imposta degli importi previsti per ciascun tipo di imposta".
Il perfezionamento della definizione automatica richiede il pagamento integrale degli importi dovuti per ciascun periodo d'imposta. Un versamento insufficiente o una dichiarazione integrativa incompleta impediscono il perfezionamento della procedura.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 9
La disposizione consente la regolarizzazione del pagamento quando l'errore è riconosciuto scusabile nelle violazioni tributarie per le quali sia già stata instaurata una lite, ma non può essere estesa alla definizione automatica disciplinata dall'art. 9.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato, rispettivamente, violazione o falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione; la Corte ha escluso entrambi i vizi.
Massime di principio
- Le procedure di condono o definizione agevolata sono discipline eccezionali e autonome: i relativi requisiti devono essere rispettati integralmente e non possono essere integrati applicando analogicamente norme previste per altre procedure.
- Quando la legge subordina il perfezionamento della definizione al pagamento di importi determinati, il versamento parziale o insufficiente normalmente impedisce il perfezionamento, salvo che la stessa disciplina preveda espressamente una possibilità di regolarizzazione applicabile al caso concreto.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto in presenza di un'oggettiva difficoltà di conoscenza o interpretazione della norma, ma non per la mera complessità dei calcoli o per un errore materiale evitabile con la normale diligenza o con l'assistenza di un consulente.
- La corretta compilazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento integrale degli importi dovuti devono essere verificati per ciascun periodo d'imposta; il corretto adempimento relativo a un'annualità non sana automaticamente gli errori commessi per altre annualità.
- In materia di agevolazioni fiscali e condoni, il contribuente deve fornire una dimostrazione concreta dell'impossibilità oggettiva di comprendere la norma, non essendo sufficiente invocare genericamente difficoltà operative o di calcolo.
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